IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  19  giugno  2008  presentata  dall'Impresa
Syngenta Crop Protection  S.p.A.  con  sede  legale  in  Milano,  via
Gallarate 139, diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario  denominato  RESOLVA  contenente  le  sostanze   attive
Glifosate e Diquat; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero   della   salute   e   Centro   Internazionale   per    gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2001  di  inclusione  della  sostanza
attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012  in  attuazione  della  direttiva
2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della  sostanza
attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194 fino  al  31  dicembre  2011  in  attuazione  della  direttiva
2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva diquat, nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico -  scientifica  presentata  dall'Impresa   in
indirizzo a sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto  Istituto  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 2 maggio 2011 prot. 14368 con la
quale e' stata richiesta  la  documentazione  ed  i  dati  tecnico  -
scientifici  aggiuntivi  indicati  dal   sopracitato   Istituto,   da
presentarsi entro 12 mesi dalla data della suddetta nota; 
  Vista la nota pervenuta in data 17 maggio 2011 da cui  risulta  che
l'Impresa  Syngenta  Crop   Protection   S.p.A   ha   presentato   la
documentazione richiesta dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto RESOLVA  fino  al  31  dicembre
2015 data di scadenza  dell'iscrizione  in  allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194  di  entrambe  le  sostanze  attive
glifosate e diquat, fatta salva la presentazione dei dati  tecnico  -
scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Syngenta  Crop  Protection  S.p.A.  con  sede  legale  in
Milano, via Gallarate 139, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato RESOLVA con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  di
entrambe le sostanze attive glifosate e diquat  nell'Allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100 - 250  -  300  -
500; l 1 - 2 - 3 - 5. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  nello  stabilimento  dell'
Impresa IRCA Service SpA - Fornovo San Giovanni (Bergamo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14368. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 luglio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello