IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 495, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici, al fine, in particolare,
della razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti e delle
relative reti;
Visto l'art. 15, comma 8-duodecies, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, secondo cui gli uffici dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti
amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei
poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ove applicabili;
Vista la legge 22 dicembre 2010, n. 220 e, in particolare, l'art.
1, comma 69, che ha modificato l'art. 15, comma 8-duodecies, del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009, prevedendo che l'autorizzazione per gli
accertamenti bancari e finanziari, prevista dal citato art. 51,
secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, e' rilasciata
dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato o dai direttori centrali individuati con provvedimento del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
Visto l'art. 51, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale si dispone l'obbligo
di effettuazione, in via esclusivamente telematica, delle richieste
di cui al secondo comma, numero 7), del medesimo articolo, e si
demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
la relativa disciplina attuativa;
Visti gli articoli 67 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante il codice dell'amministrazione digitale, come modificato,
da ultimo, dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 che
dispongono il riuso a titolo gratuito dei programmi informatici delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
22 dicembre 2005 con cui vengono diramate le disposizioni attuative
relative alle modalita' di trasmissione telematica delle richieste e
delle risposte, nonche' dei dati, notizie e documenti riguardanti i
rapporti indicati nell'art. 51, secondo comma, numero 7) del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
24 febbraio 2006 che apporta integrazioni e modifiche al precedente
provvedimento del 22 dicembre 2005;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
28 aprile 2006 che apporta modifiche ed integrazioni al provvedimento
del 22 dicembre 2005 come gia' modificato dal provvedimento del 24
febbraio 2006;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
12 novembre 2007 che prevede disposizioni integrative e correttive
del precedente provvedimento del 22 dicembre 2005;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
19 gennaio 2007 che prevede modalita' e termini di comunicazione dei
dati all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di
cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, successivamente modificato e
integrato dai provvedimenti del 29 febbraio 2008 e del 20 dicembre
2010;
Visto il comma 56 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2006, n. 296
che istituisce un sistema integrato di banche dati in materia
tributaria e finanziaria finalizzato all'analisi e al monitoraggio
della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari;
Vista la Circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 dell'Agenzia delle
entrate con cui vengono diramate istruzioni per l'esecuzione, da
parte degli organi legittimati dell'Agenzia medesima, delle indagini
finanziarie;
Vista la Circolare n. 18/E del 4 aprile 2007 dell'Agenzia delle
entrate con cui vengono diramate istruzioni in merito alle modifiche
apportate dall'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ai commi sesto e
undicesimo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 605 e relativo agli obblighi di
comunicazione all'Anagrafe tributaria per gli operatori finanziari;
Vista la Circolare n. 42/E del 24 settembre 2009 dell'Agenzia delle
entrate con cui vengono diramate istruzioni per il corretto utilizzo,
ai fini dell'attivita' di controllo, dell'archivio dei rapporti
finanziari, nel quale sono rintracciabili le informazioni che tutti
gli operatori finanziari sono tenuti a conferire ai sensi dell'art.
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
Tenuto conto del positivo esito della sperimentazione presso gli
uffici regionali pilota, circa l'applicazione telematica per l'invio
da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
richieste ex art. 51, secondo comma, numero 7) del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Tenuto conto del positivo esito della sperimentazione della
suddetta procedura con le associazioni di imprese operanti nel
settore bancario e finanziario svoltasi nel corso dei mesi di giugno
e luglio 2011;
Tenuto conto del positivo esito della sperimentazione della
suddetta procedura con Poste Italiane S.p.A. terminata entro la prima
settimana del mese di ottobre 2011;
Adotta
la seguente determinazione:
Art. 1
A decorrere dal 27 ottobre 2011 e' operativa la procedura
informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste
agli operatori finanziari e delle relative risposte di cui all'art.
51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e concernenti dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione
effettuata con i loro clienti.