IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e
della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970,
con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine
Controllata dei vini "Colli Orientali del Friuli" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione e successive
modifiche;
Vista la domanda del Consorzio Volontario Tutela della D.O.C. Colli
Orientali del Friuli, intesa ad ottenere la modifica della
Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli Orientali del
Friuli" in «Friuli» Colli Orientali e modifica del relativo
disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia sull'istanza di cui sopra;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Udine, presso la C.C.I.A.A. il 25
gennaio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti,
Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 137 del 15 giugno 2011;
Considerato che e' pervenuta nei termini e nei modi previsti,
istanza avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati,
da parte della Livio Felluga S.s societa' Agricola, con sede in loc.
Brazzano - Cormons (GO), intesa a mantenere la denominazione "Colli
Orientali del Friuli", unitamente alla denominazione proposta, ovvero
"Colli Orientali del Friuli" o "Friuli" Colli Orientali;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 5 ottobre
2011, con il quale e' stata respinta la suddetta istanza;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della
Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli Orientali del
Friuli" in «Friuli» Colli Orientali e modifica del relativo
disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi dal
sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. La Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli
Orientali del Friuli" e' modificata in «Friuli» Colli Orientali.
2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Friuli» Colli Orientali, le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Detto
disciplinare di produzione sostituisce per intero il disciplinare
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970
e successive modifiche richiamati in premessa.