IL DIRETTORE
per le accise dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali ed amministrative;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte
riguardante i tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-quater
del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla
tabella A)- sigarette - allegata al decreto direttoriale del 30
settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 236 del 10
ottobre 2011, alla tabella B) - sigari -, alla tabella C) - sigaretti
-, alla tabella D) - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette -, alla tabella E - altri tabacchi da fumo -
e alla tabella F) - tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al
decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 225 del 27 settembre 2011 ;
Viste le istanze con le quali la Manifattura Italiana Tabacco Spa
ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di
sigarette «821», «No Brand» e «Futura», la British American Tobacco
Italia Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della
marca di sigarette «Lucky Strike», la Gutab Trading Srl ha chiesto,
in nome e per conto della Altadis Usa Inc., l'iscrizione nella
tariffa di vendita della marca di sigaretti «Backwoods», la Bls Srl
ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico delle
marche di sigari «Flor de Selva», «Cumpay» e «Villa Zamorano», la
Diadema Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle
marche di sigari «H.Upmann» e «Ramon Allones», la Teodomiro Dal Negro
Spa ha chiesto, in nome e per conto della Joh. Wilh. Von Eicken Gmbh,
l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico delle marche di
trinciati per sigarette «Pepe Virginia»;
Viste le istanze con le quali la Bls Srl ha chiesto la radiazione
dalla tariffa di vendita di alcune marche di sigari e la JT
International Italia Srl ha chiesto la variazione della denominazione
di alcune marche di sigarette;
Considerato che occorre procedere, in conformita' alle richieste
inoltrate dalle Societa' suindicate, ai sensi dell'articolo 39-quater
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione
dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa
di vendita di cui alla tabella A) - sigarette - allegata al decreto
direttoriale del 30 settembre 2011, alla tabella B) - sigari-, alla
tabella C) - sigaretti -, alla tabella D) - tabacco trinciato a
taglio fino da usarsi per arrotolarre le sigarette, allegate al
decreto direttoriale 16 settembre 2011;
Decreta:
Art. 1
Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite
nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi
prezzi di vendita richiesti dai fornitori:
Parte di provvedimento in formato grafico