IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 con il quale e' stato approvato il testo definitivo del Codice della navigazione; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74, come emendata; Visto il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza e delle navi e degli impianti portuali; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come convertito in legge dalla legge n. 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite. Misure urgenti antipirateria; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° settembre 2011 recante individuazione degli spazzi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali puo' essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP); Considerato che gli atti di pirateria nelle acque internazionali al largo del Corno d'Africa rappresentano una rilevante minaccia alla liberta' di navigazione del naviglio commerciale italiano nelle rotte in entrata ed in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, attraverso il quale transita una parte consistente del flusso di rifornimento energetico destinato all'Italia, estesa sia verso est che verso sud del medesimo stretto; Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare MSC.1/Circ. 1337 in data 4 agosto 2010 emanata dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) avente ad oggetto «Piracy and armed robbery against ships in water off the coast of Somalia» e relativa alle «Best Management Practices to deter piracy off the coast of Somalia and in the Arabian Sea Area developed by the industry»; Tenuto conto degli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione (Safety) ed alla sicurezza marittima (Security) in relazione alla possibilita' dell'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP), a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107; Ritenuto necessario stabilire in via sperimentale le procedure tecnico-amministrative ricadenti nell'alveo di competenza del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - 6° Reparto - Sicurezza della navigazione, in relazione al possibile imbarco del suddetto personale, in conformita' alle linee guida sviluppate dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale di settore; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le procedure tecnico-amministrative, ai soli fini della sicurezza della navigazione (safety) e della sicurezza marittima (security), relative all'imbarco, dei Nuclei militari di protezione (NMP), a bordo delle navi mercantili e motopesca nazionale, in navigazione negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria come individuati dal decreto ministeriale in data 1° settembre 2011come di seguito riportate: a) navi soggette alla convenzione SOLAS 74 come emendata; b) navi diverse da navi passeggeri soggette al regolamento di sicurezza, decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, di stazza lorda inferiore alle 500 GT; c) navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalita' turistiche di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95; d) navi che rientrano nel campo di applicazione dei codici IMO SPS (special purpose ship) e MODU (Mobile offshore drilling unit); e) navi da pesca destinate alla pesca oceanica e navi da pesca certificate ai sensi del decreto legislativo in data 18 dicembre 1999, n. 541.