IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul
riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  e   successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza  in  materia
di sicurezza della navigazione al Comando Generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 con il quale e'  stato
approvato il testo definitivo del Codice della navigazione; 
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e'  stata  resa
esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare SOLAS 74, come emendata; 
  Visto il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza
e delle navi e degli impianti portuali; 
  Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in  data
3 dicembre 2008, n. 211  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del
ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come  convertito  in
legge dalla legge n. 2 agosto 2011, n.  130,  recante  proroga  degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni  internazionali
delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle
risoluzioni 1970 (2011) e  1973  (2011)  adottate  dal  Consiglio  di
Sicurezza delle Nazioni unite. Misure urgenti antipirateria; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa  in  data  1°  settembre
2011 recante individuazione degli spazzi marittimi  internazionali  a
rischio di pirateria  nell'ambito  dei  quali  puo'  essere  previsto
l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP); 
  Considerato che gli atti di pirateria nelle acque internazionali al
largo del Corno d'Africa rappresentano una  rilevante  minaccia  alla
liberta' di navigazione del naviglio commerciale italiano nelle rotte
in entrata ed in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, attraverso il
quale transita una  parte  consistente  del  flusso  di  rifornimento
energetico destinato all'Italia, estesa sia verso est che  verso  sud
del medesimo stretto; 
  Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare MSC.1/Circ. 1337 in
data  4  agosto  2010  emanata   dell'Organizzazione   internazionale
marittima (IMO) avente ad oggetto «Piracy and armed  robbery  against
ships in water off the  coast  of  Somalia»  e  relativa  alle  «Best
Management Practices to deter piracy off the coast of Somalia and  in
the Arabian Sea Area developed by the industry»; 
  Tenuto  conto  degli  aspetti  connessi  con  la  sicurezza   della
navigazione  (Safety)  ed  alla  sicurezza  marittima  (Security)  in
relazione alla  possibilita'  dell'imbarco  dei  Nuclei  militari  di
protezione (NMP), a bordo delle  navi  mercantili  battenti  bandiera
italiana, che transitano in acque internazionali individuate  con  il
decreto di cui al comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107; 
  Ritenuto necessario stabilire  in  via  sperimentale  le  procedure
tecnico-amministrative ricadenti nell'alveo di competenza del Comando
generale del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  6°  Reparto  -
Sicurezza della navigazione, in relazione al  possibile  imbarco  del
suddetto  personale,  in  conformita'  alle  linee  guida  sviluppate
dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria  ed  internazionale
di settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1.    Il    presente    decreto     disciplina     le     procedure
tecnico-amministrative,  ai   soli   fini   della   sicurezza   della
navigazione (safety) e della sicurezza marittima (security), relative
all'imbarco, dei Nuclei militari di protezione (NMP), a  bordo  delle
navi mercantili e motopesca nazionale,  in  navigazione  negli  spazi
marittimi internazionali a rischio  pirateria  come  individuati  dal
decreto  ministeriale  in  data  1°  settembre  2011come  di  seguito
riportate: 
    a) navi soggette alla convenzione SOLAS 74 come emendata; 
  b) navi diverse da  navi  passeggeri  soggette  al  regolamento  di
sicurezza, decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, di stazza lorda inferiore alle 500 GT; 
  c) navi destinate  esclusivamente  al  noleggio  per  le  finalita'
turistiche di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95; 
  d) navi che rientrano nel campo di applicazione dei codici IMO  SPS
(special purpose ship) e MODU (Mobile offshore drilling unit); 
  e) navi da pesca destinate alla pesca  oceanica  e  navi  da  pesca
certificate ai sensi del decreto  legislativo  in  data  18  dicembre
1999, n. 541.