IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul
riordino della legislazione in materia portuale, e successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 con il quale e' stato
approvato il testo definitivo del Codice della navigazione;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata resa
esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare SOLAS 74, come emendata;
Visto il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza
e delle navi e degli impianti portuali;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data
3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del
ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come convertito in
legge dalla legge n. 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle
risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni unite. Misure urgenti antipirateria;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° settembre
2011 recante individuazione degli spazzi marittimi internazionali a
rischio di pirateria nell'ambito dei quali puo' essere previsto
l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);
Considerato che gli atti di pirateria nelle acque internazionali al
largo del Corno d'Africa rappresentano una rilevante minaccia alla
liberta' di navigazione del naviglio commerciale italiano nelle rotte
in entrata ed in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, attraverso il
quale transita una parte consistente del flusso di rifornimento
energetico destinato all'Italia, estesa sia verso est che verso sud
del medesimo stretto;
Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare MSC.1/Circ. 1337 in
data 4 agosto 2010 emanata dell'Organizzazione internazionale
marittima (IMO) avente ad oggetto «Piracy and armed robbery against
ships in water off the coast of Somalia» e relativa alle «Best
Management Practices to deter piracy off the coast of Somalia and in
the Arabian Sea Area developed by the industry»;
Tenuto conto degli aspetti connessi con la sicurezza della
navigazione (Safety) ed alla sicurezza marittima (Security) in
relazione alla possibilita' dell'imbarco dei Nuclei militari di
protezione (NMP), a bordo delle navi mercantili battenti bandiera
italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il
decreto di cui al comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;
Ritenuto necessario stabilire in via sperimentale le procedure
tecnico-amministrative ricadenti nell'alveo di competenza del Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto - 6° Reparto -
Sicurezza della navigazione, in relazione al possibile imbarco del
suddetto personale, in conformita' alle linee guida sviluppate
dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale
di settore;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure
tecnico-amministrative, ai soli fini della sicurezza della
navigazione (safety) e della sicurezza marittima (security), relative
all'imbarco, dei Nuclei militari di protezione (NMP), a bordo delle
navi mercantili e motopesca nazionale, in navigazione negli spazi
marittimi internazionali a rischio pirateria come individuati dal
decreto ministeriale in data 1° settembre 2011come di seguito
riportate:
a) navi soggette alla convenzione SOLAS 74 come emendata;
b) navi diverse da navi passeggeri soggette al regolamento di
sicurezza, decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, di stazza lorda inferiore alle 500 GT;
c) navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalita'
turistiche di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95;
d) navi che rientrano nel campo di applicazione dei codici IMO SPS
(special purpose ship) e MODU (Mobile offshore drilling unit);
e) navi da pesca destinate alla pesca oceanica e navi da pesca
certificate ai sensi del decreto legislativo in data 18 dicembre
1999, n. 541.