IL DIRETTORE GENERALE
del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo
all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti
il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di
controllo e di prospetto tariffario;
Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica ministeriale 1°
giugno 1977 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata dei vini «Rosso Barletta» ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Visto il decreto dirigenziale prot. 13385 del 10 giugno 2010
relativo al conferimento alle Camere di commercio industria
artigianato agricoltura di Bari e di Foggia dell'incarico a svolgere
le funzioni di controllo previste dall'art. 118-septdecies del
regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Rosso Barletta»;
Visto il decreto dirigenziale prot. 12284 del 24 maggio 2011
relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Rosso
Barletta» alle disposizioni ed allo schema del decreto ministeriale 2
novembre 2010;
Visto il decreto 19 settembre 2011 concernente la modifica della
denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Barletta» in
«Barletta» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione
dei vini;
Considerato che il piano dei controlli ed il prospetto tariffario
precedentemente approvato per la DOC «Rosso Barletta» risulta
pienamente applicabile alla DOC «Barletta»;
Decreta:
Art. 1
1. Il piano dei controlli per la DOC «Rosso Barletta», approvato
con il decreto dirigenziale prot. 13385 del 10 giugno 2010 ed
adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile
2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal
decreto ministeriale 2 novembre 2010 con decreto dirigenziale prot.
12284 del 24 maggio 2011, e' applicabile alla DOC «Barletta» ai sensi
del decreto ministeriale 19 settembre 2011 indicato nelle premesse.