IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Bologna
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante interventi
correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art.
7, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342, che ha semplificato le procedure amministrative di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di
determinazione delle tariffe minime per le operazioni di
facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni
provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse
ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
medesimo;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha
unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella
direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti gia' svolti
dall' U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta
Direzione;
Visto il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo sottoscritto in data 23 luglio 1993;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. Direzione
generale dei rapporti di lavoro -Divisione V - n. 25157/70 del 2
febbraio 1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. Direzione
generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 5/25O2O/7O/FAQ del
18 marzo 1997, inerente i compiti delle Direzioni provinciali del
lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro logistica,
trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi
accordi e rinnovi, con particolare riguardo al Contratto collettivo
nazionale del lavoro del 26 gennaio 2011;
Visto il precedente decreto in materia n. 14/2008 emanato dalla
Direzione provinciale del lavoro di Bologna;
Considerata la necessita' di determinare le tariffe minime per le
operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in
organismi associativi;
Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le associazioni del movimento cooperativo, nel corso dei
mesi di luglio e settembre 2011;
Decreta:
Art. 1
Determinazione delle tariffe e campo di applicazione
Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio
nella Provincia di Bologna sono rideterminate nella misura stabilita
dall'art. 2 del presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto
previsto nel successivo art. 3.
Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i
comuni della provincia di Bologna.