IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante
disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7
luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio
1985, e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
Denominazione di Origine Controllata dei vini «Monteregio di Massa
Marittima» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la domanda presentata da A.PRO.VI.TO - Produttori
Vitivinicoli Toscani Societa' Cooperativa Agricola, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata
istanza;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 208 del 7 settembre 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della
Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia» e del relativo
disciplinare di produzione;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata «Val d'Arbia», approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 1985, e successive
modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2011/2012.