IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visti: 
      il decreto  ministeriale  del  27  ottobre  1995  e  successive
modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la IGT dei vini  «Valle
del  Crati»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione; 
      il decreto  ministeriale  del  27  ottobre  1995  e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  IGT  dei  vini
«Condoleo»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare   di
produzione; 
      il decreto  ministeriale  del  27  ottobre  1995  e  successive
modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la IGT dei vini «Esaro»
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 
      il  decreto  ministeriale  del  8  maggio  1997  e   successive
modifiche, con il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  DOC  dei  vini
«Donnici»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo   disciplinare   di
produzione; 
      il decreto del Presidente della Repubblica del 4  giugno  1975,
con il quale e' stata riconosciuta la DOC dei vini  «Pollino»  ed  e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 
      il decreto  ministeriale  del  17  ottobre  1994  e  successive
modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la DOC  dei  vini  «San
Vito di Luzzi» ed e' stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione; 
      il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre  1995
e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la DOC dei
vini «Verbicaro» ed e' stato approvato il  relativo  disciplinare  di
produzione, nonche' i  decreti  con  i  quali  sono  state  apportate
modifiche al citato disciplinare; 
  Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria  Cia,
Confagricoltura e Coldiretti della Calabria, intesa ad ottenere: 
      la modifica dei disciplinari di produzione dei seguenti vini  a
DOC: «Donnici», «Pollino», «San Vito di Luzzi» e «Verbicaro»; 
      la modifica dei disciplinari di produzione delle  seguenti  IGT
ed il passaggio delle stesse alla categoria DOC: «Esaro», «Condoleo»,
«Valle del Crati» e, per quest'ultima, anche la variazione  del  nome
in  «Colline  del  Crati»,  quale  indicazione  della  corrispondente
sottozona, 
      e, in particolare, l'accorpamento delle  citate  denominazioni,
riferite  al  corrispondente   ambito   territoriale,   in   un'unica
Denominazione di Origine Controllata «Terre di Cosenza»,  nell'ambito
della quale le citate preesistenti denominazioni figurino in qualita'
di sottozone, nonche' la ricodificazione del relativo disciplinare di
produzione; 
  Visto il parere favorevole  della  Regione  Calabria  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la  proposta  dei
relativi  disciplinari  di  produzione,  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - n. 178 del 2 agosto 2001; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
Denominazione di Origine Controllata dei vini "Terre  di  Cosenza"  e
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Terre di Cosenza», ed e' approvato, nel testo di cui  all'annesso  1
del presente Decreto, il relativo disciplinare di produzione, le  cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale
2012/2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3. 
  2. Le denominazioni di  origine  controllata  dei  vini  «Donnici»,
«Pollino»,  «San  Vito  di  Luzzi»,  «Verbicaro»  e  le   indicazioni
geografiche  tipiche  «Esaro",  «Condoleo»   e   «Valle   del   Crati
riconosciute con i decreti richiamati in premessa, devono  intendersi
revocate a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto.