IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 concernente la bonifica  degli
allevamenti dalla tubercolosi e  dalla  brucellosi,  come  modificata
dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33; 
  Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503,  art.  2,  modificata  dalla
legge 23 dicembre 1975, n. 745; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica  dell'8  febbraio  1954,  n.  320,  e
successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  10  novembre  1992,
concernente «Produzione, acquisto e  distribuzione  dell'antigene  di
brucella tamponato (SAR) e dell'antigene  per  l'effettuazione  della
fissazione del complemento ai fini delle  diagnosi  della  brucellosi
ovi-caprina», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 277 del 24 novembre  1992,  che  individua  gli  Istituti
produttori e  stabilisce  il  prezzo  di  cessione  dell'antigene  di
brucella tamponato per la siero-agglutinazione rapida in L. 45 a dose
oltre I.V.A. e dell'antigene per la  fissazione  del  complemento  ai
fini della vagliatura degli allevamenti e del  controllo  individuale
dei singoli soggetti, nell'ambito del  piano  di  eradicazione  della
brucellosi ovi-caprina in L. 4,5 per dose oltre I.V.A.; 
  Viste la richieste, di cui alle note del 19 luglio 2010  e  del  17
febbraio    2011,    dell'Istituto    zooprofilattico    sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise «G.  Caporale»,  con  sede  in  Teramo,  di
adeguare il prezzo di cessione dell'antigene Rosa  Bengala  a  € 0,11
per dose oltre I.V.A., al fine di allinearlo ai costi di produzione e
distribuzione; 
  Rilevato che il citato decreto ministeriale 10 novembre  1992  reca
fissazione del prezzo, oltre che dell'antigene di brucella tamponato,
anche  dell'antigene  per  l'effettuazione   della   fissazione   del
complemento ai fini delle diagnosi della brucellosi ovi-caprina; 
  Vista  la  nota  del  25  novembre   2010,   con   cui   l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna
«B. Ubertini», con sede in Brescia, ha  comunicato  che  i  costi  di
produzione  e  distribuzione  dell'antigene  per  la  fissazione  del
complemento miniaturizzata e' pari a € 0,05626 per dose oltre I.V.A.; 
  Ritenuto di aggiornare i prezzi di cessione degli antigeni  di  cui
al decreto ministeriale 10 novembre 1992,  adeguandoli  agli  attuali
costi di produzione  e  di  distribuzione  in  conformita'  a  quanto
richiesto dall' Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo  e
del Molise «G. Caporale» e secondo  quanto  comunicato  dall'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna
«B. Ubertini»; 
  Visto l'art. 2  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  del  6
novembre 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27
gennaio 1997, concernente «Individuazione delle  prestazioni  erogate
dagli Istituti zooprofilattici sperimentali  e  dei  criteri  per  la
determinazione delle relative tariffe, di cui all'art.  5,  comma  1,
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»; 
  Considerato che le spese  necessarie  per  l'attuazione  dei  piani
nazionali di profilassi e risanamento dalla brucellosi gravano  sullo
stanziamento del Fondo sanitario nazionale (cap. 2700) iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze nell'ambito della  Missione  «Relazioni  finanziarie  con  le
autonomie territoriali»  (3),  programma  «Concorso  dello  Stato  al
finanziamento della spesa sanitaria» (3.6); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 1992 
 
  1. L'art. 2 del  decreto  ministeriale  del  10  novembre  1992  e'
sostituito dal seguente: 
    «Sono incaricati della produzione degli antigeni di cui  all'art.
1 i seguenti istituti: 
      1) Istituto zooprofilattico  sperimentale  dell'Abruzzo  e  del
Molise «G. Caporale», con sede in  Teramo,  per  l'antigene  al  Rosa
Bengala (S.A.R.- Ag:RB).  Il  prezzo  di  cessione  del  prodotto  e'
fissato in € 0,11 per dose, oltre I.V.A; 
      2) Istituto  zooprofilattico  sperimentale  della  Lombardia  e
dell'Emilia «B. Ubertini», con sede in Brescia, per l'antigene per la
fissazione del complemento  miniaturizzata  (FdC-mi).  Il  prezzo  di
cessione del prodotto e' fissato in € 0,05625 per dose, oltre I.V.A. 
  2. I prezzi di cui al comma 1 decorrono dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.