IL DIRETTORE GENERALE 
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
                           agroalimentari 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto ministeriale  22  settembre  2011  concernente  il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini
«Romagna», l'approvazione del relativo disciplinare di  produzione  e
la contestuale revoca delle DOC «Romagna Albana  Spumante»,  «Cagnina
di Romagna»,  «Pagadebit  di  Romagna»,  «Sangiovese  di  Romagna»  e
«Trebbiano di Romagna»; 
  Vista la comunicazione del 10 ottobre 2011 presentata dal Consorzio
vini  di   Romagna   relativa   all'individuazione   della   societa'
"Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo
della denominazione di origine controllata «Romagna»; 
  Vista la  comunicazione  del  19  ottobre  2011  con  la  quale  il
Consorzio vini di Romagna ha  individuato,  ai  sensi  dell'art.  19,
comma 5, del  decreto  legislativo  8  aprile  2010,  n.  61  per  il
confezionamento delle partite di vino certificate DOC il  riferimento
del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992; 
  Vista la nota prot. PG.2011.0251903 del 18 ottobre  2011  inoltrata
dalla competente  Regione  Emilia  Romagna  con  la  quale  e'  stato
espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto
tariffario presentati dalla societa'  "Valoritalia  societa'  per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane  s.r.l."  per  la  denominazione  di   origine   controllata
«Romagna»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' "Valoritalia societa' per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
"Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l."; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' "Valoritalia societa' per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.",  con  sede
in Roma, via Piave, 24, e'  autorizzata  ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07,  e
successive  disposizioni  applicative,  per  la  DOC  «Romagna»   nei
confronti di tutti i soggetti presenti nella  filiera  che  intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine.