IL DIRETTORE GENERALE
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo
all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti
il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di
controllo e di prospetto tariffario;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011 concernente il
riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Romagna», l'approvazione del relativo disciplinare di produzione e
la contestuale revoca delle DOC «Romagna Albana Spumante», «Cagnina
di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Sangiovese di Romagna» e
«Trebbiano di Romagna»;
Vista la comunicazione del 10 ottobre 2011 presentata dal Consorzio
vini di Romagna relativa all'individuazione della societa'
"Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo
della denominazione di origine controllata «Romagna»;
Vista la comunicazione del 19 ottobre 2011 con la quale il
Consorzio vini di Romagna ha individuato, ai sensi dell'art. 19,
comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per il
confezionamento delle partite di vino certificate DOC il riferimento
del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992;
Vista la nota prot. PG.2011.0251903 del 18 ottobre 2011 inoltrata
dalla competente Regione Emilia Romagna con la quale e' stato
espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto
tariffario presentati dalla societa' "Valoritalia societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane s.r.l." per la denominazione di origine controllata
«Romagna»;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' "Valoritalia societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di
origine controllata di cui sopra;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione
del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa'
"Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l.";
Decreta:
Art. 1
1. La societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.", con sede
in Roma, via Piave, 24, e' autorizzata ad effettuare i controlli
previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e
successive disposizioni applicative, per la DOC «Romagna» nei
confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine.