IL MINISTRO PER IL TURISMO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Michela Vittoria Brambilla, e' stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, reg. n. 7, fog. n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Ministro per il Turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009, reg. n. 10, fog. n. 247, con il quale e' stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 702 che ha previsto lo stanziamento per la concessione di contributi, a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico; Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato le finalita' dell'intervento di cui alla citata legge n.702/55 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli enti morali e alle organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute; Visto l'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174 che prevede la concessione di contributi una tantum a favore di enti che senza scopo di' lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010, reg. n. 11, fg. n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2010, recante «Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955 n. 702 ed all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44»; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011, reg. n. 15, fg. n. 57, relativo alla fissazione dei termiti di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; Valutato necessario, anche alla luce della nuova normativa intervenuta, provvedere a modifiche dei criteri e parametri di valutazione delle istanze presentate per la concessione di contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702, al fine di poter adeguatamente individuare, tra le iniziative e manifestazioni oggetto di valutazione, quelle che siano maggiormente in grado di sviluppare e valorizzare l'offerta turistica del territorio di riferimento; Valutato altresi' opportuno provvedere all'attribuzione di uno specifico riconoscimento di qualita' a favore di quelle manifestazioni ed iniziative che evidenzino una particolare attrattivita' turistica in ragione della loro capacita' di valorizzazione delle tradizioni del territorio; Ritenuta pertanto la necessita' di modificare i criteri e parametri di valutazione delle predette istanze per la concessione di contributi, al fine anche di consentire la migliore valutazione delle manifestazioni ed iniziative, considerando adeguatamente tutte le offerte turistiche individuate nella nuova disciplina normativa, nonche' di integrare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 2010, al fine di prevedere l'istituzione del precitato riconoscimento; Emana: il seguente decreto Art. 1 Valutazione delle istanze di contributo di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010, reg. n. 11, fg. n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2010, recante «Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955 n. 702 ed all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982 n. 44» citato in premesse e' cosi' sostituito: «Sono sottoposte a valutazione le iniziative e/o manifestazioni volte ad incentivare le offerte turistiche concernenti: a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c) turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo della natura e' faunistico; g) turismo dell'enogastronomia; h) turismo termale e del benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo giovanile; n) turismo del made in Italy e della relativa attivita' industriale ed artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo, p) turismo con animali al seguito; q) turismo nautico.». Ad ognuna di tali manifestazioni e/o iniziative e' attiibuito un punteggio fino ad un massimo di punti 40. A ciascuna manifestazione e/o iniziativa possono essere inoltre attribuiti punteggi aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri e parametri: avere una lunga storia o essere state in grado in poco tempo di creare un evento di rilevanza per il territorio; fino a punti 10 prestare attenzione alla promozione turistica dell'evento; fino a punti 10 far conoscere le tradizioni e tipicita' del territorio (storiche, religiose, enogastronomiche, dell'artigianato e cosi' via); fino a punti 10 valorizzare la creativita' italiana e il made in Italy; fino a punti 10 favorire la cultura di rispetto dell'ambiente e tutela della biodiversita', evitando l'impiego di animali a qualsiasi titolo; fino a punti 10 Essere state in grado tra una edizione e l'altra di innovare e potenziare la manifestazione per cio' che attiene la valorizzazione turistica (miglior promozione, commercializzazione o pubblicita', inserimento dell'evento in circuiti turistici, coinvolgimento della filiera turistica nella definizione dell'evento); fino a punti 20 Essere state in grado tra una edizione e l'altra di innovare e potenziare la manifestazione per cio' che attiene la conoscenza delle tradizioni del territorio; fino a punti 20 Essere state in grado tra una edizione e l'altra di innovare e potenziare la manifestazione per cio' che attiene la capacita' di reinterpretare la tradizione adeguandola ai tempi e alle nuove sensibilita', pur mantenendo vivo il baglio culturale e il folclore storico che da sempre caratterizzano la festa; fino a punti 20 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle istanze di contributo presentate ai sensi della legge n. 174/58 per l'anno 2011 e seguenti.