IL MINISTRO 
                           PER IL TURISMO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita' di Governo e  dell'Ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  a  norma
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  5  dicembre  2003,  n.  343  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303 sull'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri»  a
norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto legge 18 maggio 2006,  n.
181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
cosi' come modificato dall'art. 2,  comma  98  del  decreto  legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di
competenza statale in materia di turismo e che,  per  l'esercizio  di
tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri il Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
turismo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con
il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, on.  Michela
Vittoria Brambilla,  e'  stato  conferito  l'incarico  e  sono  state
delegate le  funzioni  assegnate  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in materia di turismo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, reg.  n.  7,
fog. n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo; 
  Visto il decreto del Ministro per il  Turismo  30  settembre  2009,
registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009, reg. n. 10,  fog.
n. 247, con il quale e' stato definito il nuovo assetto organizzativo
del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; 
  Vista  la  legge  4  agosto  1955,  n.  702  che  ha  previsto   lo
stanziamento per la concessione  di  contributi,  a  favore  di  enti
pubblici e di diritto pubblico,  per  iniziative  e/o  manifestazioni
turistiche che interessino il movimento turistico; 
  Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato
le finalita' dell'intervento di cui alla citata legge n.702/55  anche
al fine di  soddisfare  le  esigenze  connesse  con  il  processo  di
destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti
all'attuazione di  iniziative  di  istruzione  e  qualificazione  nel
settore del turismo e dell'industria  alberghiera,  anche  a  livello
universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo
a livello  nazionale  ed  internazionale,  estendendo  il  contributo
stesso anche agli  enti  morali  e  alle  organizzazioni  cooperative
nazionali debitamente riconosciute; 
  Visto l'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n.  174  che  prevede  la
concessione di contributi una tantum a favore di enti che senza scopo
di' lucro, svolgano attivita' dirette ad  incrementare  il  movimento
dei forestieri od il turismo sociale o giovanile; 
  Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, registrato alla  Corte
dei conti il 24 agosto 2010, reg. n. 11, fg. n. 248, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20  settembre
2010, recante «Disposizioni per la  concessione  di  contributi  agli
enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla  legge  4
agosto 1955 n. 702 ed all'art. 8 della legge  22  febbraio  1982,  n.
44»; 
  Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, registrato alla Corte
dei conti il 5 luglio 2011, reg. n. 15,  fg.  n.  57,  relativo  alla
fissazione  dei  termiti  di  presentazione  delle  istanze  per   la
concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79  recante  «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005,  n.  246,  nonche'
attuazione della direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; 
  Valutato  necessario,  anche  alla  luce  della   nuova   normativa
intervenuta, provvedere  a  modifiche  dei  criteri  e  parametri  di
valutazione delle istanze presentate per la concessione di contributi
di  cui  alla  legge  4  agosto  1955,  n.  702,  al  fine  di  poter
adeguatamente individuare, tra le iniziative e manifestazioni oggetto
di valutazione, quelle che siano maggiormente in grado di  sviluppare
e valorizzare l'offerta turistica del territorio di riferimento; 
  Valutato altresi'  opportuno  provvedere  all'attribuzione  di  uno
specifico   riconoscimento   di   qualita'   a   favore   di   quelle
manifestazioni  ed  iniziative   che   evidenzino   una   particolare
attrattivita'  turistica  in  ragione   della   loro   capacita'   di
valorizzazione delle tradizioni del territorio; 
  Ritenuta pertanto la necessita' di modificare i criteri e parametri
di  valutazione  delle  predette  istanze  per  la   concessione   di
contributi, al fine anche di consentire la migliore valutazione delle
manifestazioni ed iniziative,  considerando  adeguatamente  tutte  le
offerte turistiche  individuate  nella  nuova  disciplina  normativa,
nonche' di  integrare  le  disposizioni  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 5 agosto 2010, al fine di  prevedere  l'istituzione  del
precitato riconoscimento; 
 
                               Emana: 
                         il seguente decreto 
 
                               Art. 1 
 
 
               Valutazione delle istanze di contributo 
               di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 5  agosto  2010,
registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010, reg. n. 11, fg. n.
248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
220 del 20 settembre 2010, recante «Disposizioni per  la  concessione
di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di
cui alla legge 4 agosto 1955 n. 702 ed  all'art.  8  della  legge  22
febbraio 1982 n. 44» citato in premesse e' cosi' sostituito: 
  «Sono sottoposte a valutazione  le  iniziative  e/o  manifestazioni
volte ad incentivare le offerte turistiche concernenti: 
    a) turismo della montagna; 
    b) turismo del mare; 
    c) turismo dei laghi e dei fiumi; 
    d) turismo della cultura; 
    e) turismo religioso; 
    f) turismo della natura e' faunistico; 
    g) turismo dell'enogastronomia; 
    h) turismo termale e del benessere; 
    i) turismo dello sport e del golf; 
    l) turismo congressuale; 
    m) turismo giovanile; 
    n)  turismo  del  made  in  Italy  e  della  relativa   attivita'
industriale ed artigianale; 
    o) turismo delle arti e dello spettacolo, 
    p) turismo con animali al seguito; 
    q) turismo nautico.». 
  Ad ognuna di tali manifestazioni e/o iniziative  e'  attiibuito  un
punteggio fino ad un massimo di punti 40. 
  A ciascuna manifestazione e/o  iniziativa  possono  essere  inoltre
attribuiti punteggi aggiuntivi sulla  base  dei  seguenti  criteri  e
parametri: 
    avere una lunga storia o essere state in grado in poco  tempo  di
creare un evento di rilevanza per il territorio; fino a punti 10 
    prestare attenzione alla promozione turistica dell'evento;   fino
a punti 10 
    far conoscere le tradizioni e tipicita' del territorio (storiche,
religiose, enogastronomiche, dell'artigianato e cosi'  via);  fino  a
punti 10 
    valorizzare la creativita' italiana e il made in  Italy;  fino  a
punti 10 
    favorire la cultura di  rispetto  dell'ambiente  e  tutela  della
biodiversita', evitando l'impiego di animali a qualsiasi titolo; fino
a punti 10 
    Essere state in grado tra una edizione e l'altra  di  innovare  e
potenziare la manifestazione per cio' che attiene  la  valorizzazione
turistica (miglior  promozione,  commercializzazione  o  pubblicita',
inserimento dell'evento in circuiti turistici,  coinvolgimento  della
filiera turistica nella definizione dell'evento); fino a punti 20 
    Essere state in grado tra una edizione e l'altra  di  innovare  e
potenziare la manifestazione per cio' che attiene la conoscenza delle
tradizioni del territorio;  fino a punti 20 
    Essere state in grado tra una edizione e l'altra  di  innovare  e
potenziare la manifestazione per cio' che  attiene  la  capacita'  di
reinterpretare la  tradizione  adeguandola  ai  tempi  e  alle  nuove
sensibilita', pur mantenendo vivo il baglio culturale e  il  folclore
storico che da sempre caratterizzano la festa; fino a punti 20 
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente  si  applicano  anche
alle istanze di contributo presentate ai sensi della legge n.  174/58
per l'anno 2011 e seguenti.