IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 febbraio 2011, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 aprile
2012, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del
movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in
provincia di Avellino nonche' l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive
modificazioni;
Visti l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed
in particolare il comma 2, in cui e' previsto che per assicurare il
completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate
nella regione Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni
previste nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 settembre 2007, l'art. 20 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010,
nonche' le note del 29 aprile e del 5 ottobre 2011 della Direzione
generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2
novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3906 del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010» e
successive modifiche ed integrazioni, l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, con la quale il
Prefetto di Verona e' stato nominato Commissario delegato per il
superamento della situazione emergenziale in rassegna in sostituzione
del Presidente della regione Veneto, nonche' la nota del 20 settembre
2011 del Presidente della regione Veneto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
luglio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della Regione siciliana e nominato il Presidente della
medesima Regione Commissario delegato del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 con cui, nell'ambito delle
iniziative da porre in essere nell'area del territorio Nebroideo ad
elevato rischio sismico ed idrogeologico, il Sindaco del comune di
Tortorici in provincia di Messina e' stato autorizzato a realizzare
un elisuperficie abilitata al volo notturno;
Vista la nota del 20 settembre 2011, con cui il Sindaco di
Tortorici comunica che con delibera n. 212 del 15 settembre 2011 e'
stato approvato il progetto esecutivo con una spesa complessiva di
euro 700.000,00;
Ravvisata la necessita' di assicurare la realizzazione della sopra
citata elisuperfice per assicurare un supporto logistico da destinare
alle attivita' di soccorso alla popolazione e per la prevenzione dei
rischi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 ottobre
2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di
Messina, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
febbraio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 28 febbraio
2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici
che hanno interessato il territorio della Provincia di Messina nei
giorni dall'11 al 17 febbraio 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
febbraio 2011 con cui il sopra citato stato d'emergenza e' stato
prorogato fino al 29 febbraio 2012;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865
del 15 aprile 2010 recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza
determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno
interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni
dall'11 al 17 febbraio 2010, nonche' per le eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della
medesima provincia», nonche' l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 e successive
modificazioni, con cui, tra l'altro, il Commissario straordinario
della regione Siciliana, nominato ai sensi dell'art. 17 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' stato nominato soggetto
attuatore del Commissario delegato-Presidente della Regione
siciliana;
Vista la nota del 7 ottobre 2011 del Presidente della Regione
siciliana - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato
d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il
contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011,
le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13
aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16
giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del
12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26
luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011,
n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966
del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3, n. 3970
del 21 ottobre 2011 e la nota del 3 novembre 2011 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 3, lettera e),
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3868 del
21 aprile 2010, in relazione all'espletamento delle attivita' per gli
interventi ancora in corso per il definitivo superamento della
situazione di emergenza conseguente alla riattivazione del movimento
franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di
Avellino, e' attribuita, a decorrere dal 1° ottobre 2011 e fino al 30
aprile 2012, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, ed all'art. 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una speciale indennita' operativa
omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione,
forfetariamente parametrata su base mensile al 30% del trattamento
economico lordo e commisurata ai giorni di effettivo impiego.
2. I relativi oneri, quantificati nel limite massimo complessivo di
euro 20.752,55, gravano sulle risorse di cui all'art. 5, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del
21 aprile 2010.