IL RAGIONIERE DELLO STATO
del ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
del ministero della salute
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema Tessera
Sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art.
1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il
collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e dei Servizi di assistenza sanitaria al
personale navigante (SASN) e la ricetta elettronica;
Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50,
concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative
modalita' di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori
del SSN al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero
dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica;
Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi
di cui al citato art. 50, al fine di accelerare il conseguimento dei
risparmi derivanti dall'adozione delle modalita' telematiche per la
trasmissione delle ricette mediche di cui al medesimo art. 50, commi
4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero
dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della
suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le
modalita' tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio telematico dei predetti
dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in
formato cartaceo;
Visto il decreto del 26 febbraio 2010, del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, concernente la definizione delle
modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei
dati delle certificazioni di malattia al SAC, attuativo del citato
DPCM 26 marzo 2008;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del 15 luglio 2004 del Ministro della salute,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2005, n. 1,
concernente l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a
monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema
distributivo;
Visto il decreto interministeriale 17 marzo 2008 e successive
modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile
2008, n. 86 di modifica del decreto ministeriale 18 maggio 2004,
attuativo del comma 2 del citato art. 50, concernente il modello di
ricetta medica a carico del SSN e SASN;
Visto il decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006 e
successive modificazioni, concernente "Approvazione del ricettario
per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e
all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9
ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2006, n. 49;
Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 2009, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, attuativo
dell'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, concernente il controllo delle esenzioni per
reddito;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni;
Visto il decreto 18 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
11 aprile 2008, n. 86, attuativo del comma 5 del citato art. 50,
concernente le modalita' di trasmissione dei dati delle ricette da
parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari;
Considerato di dover definire la tempistica e le modalita' di
trasmissione dei dati della ricetta elettronica da parte dei medici
prescrittori del SSN e dei SASN, nonche' da parte delle strutture di
erogazione dei servizi sanitari, al fine di garantire l'univocita' di
erogazione della prestazione a fronte di ciascuna ricetta
elettronica;
Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale prevede, tra
l'altro, che il Ministero dell'economia rende disponibili i dati
delle ricette alle ASL, regioni e province autonome e al Ministero
della salute;
Ritenuto di poter procedere all'attuazione nelle regioni delle
disposizioni di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, tramite accordi specifici tra il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole
regioni, nonche' con i SASN, come previsto dal citato decreto 26
febbraio 2010;
Visto l'art. 4, comma 4 del citato DPCM 26 marzo 2008, il quale
prevede, tra l'altro, che per la trasmissione telematica dei dati
delle ricette, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, detta le ulteriori
disposizioni attuative, tenuto conto degli eventuali progetti
regionali (SAR) di cui al medesimo art. 4;
Visto il vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie;
Decreta:
Art. 1
Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico
del SSN e dei SASN
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma
16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
relazione ai piani di diffusione di cui all'art. 2 del presente
decreto, la ricetta cartacea di cui al decreto 17 marzo 2008 citato
nelle premesse e' sostituita dalla ricetta elettronica generata dal
medico prescrittore secondo le modalita' di cui al disciplinare
tecnico Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e
delle finanze rende disponibili alle regioni, alle aziende sanitarie
locali, ai medici prescrittori e alle strutture di erogazione dei
servizi sanitari, i servizi definiti nell'Allegato 1.
3. Il medico prescrittore al momento della generazione della
ricetta elettronica di cui al comma 1, invia al SAC, tenuto conto
degli eventuali SAR, in conformita' a quanto previsto dal paragrafo
5.5 del Disciplinare tecnico del DPCM 26 marzo 2008, i dati della
medesima ricetta elettronica, comprensivi del numero di ricetta
elettronica (NRE), del codice fiscale dell'assistito titolare della
prescrizione e dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla
spesa sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto
interministeriale 11 dicembre 2009, citato nelle premesse.
4. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di
cui al comma 3, il medico prescrittore rilascia all'assistito il
promemoria cartaceo della ricetta elettronica, secondo il modello
riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Su richiesta dell'assistito, tale
promemoria puo' essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui
all'Allegato 1.
5. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati di
cui al comma 3, il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera
Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'Allegato 1 e provvede alla
compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN
utilizzando il ricettario standardizzato di cui al decreto 17 marzo
2008 citato nelle premesse, fermo restando l'obbligo dell'invio
telematico dei relativi dati ai sensi del citato DPCM 26 marzo 2008.
6. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della
ricetta elettronica di cui al comma 1, la struttura di erogazione dei
servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui al promemoria
della medesima ricetta elettronica di cui al comma 4 reso disponibile
dall'assistito, inerenti l'NRE della prescrizione e il codice fiscale
dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC,
tenuto conto degli eventuali SAR, i dati della relativa prestazione
da erogare, comprensivi dell'indicazione dell'eventuale esenzione
dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. La struttura di
erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria
presentato dall'assistito.
7. In caso di indisponibilita' dei dati di cui al comma 6, la
struttura di erogazione dei servizi sanitari segnala tale anomalia al
Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'Allegato 1
ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal promemoria di
cui al comma 4, reso disponibile dall'assistito. Ai fini della
trasmissione telematica dei dati di cui al comma 8 dell'art. 50
citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi
sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito.
8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 ed 8 dell'art. 50
citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi
sanitari trasmette telematicamente al SAC, tenuto conto degli
eventuali sistemi regionali autorizzati ai sensi del comma 11 del
predetto art. 50, le informazioni relative alla prestazione erogata,
secondo le modalita' di cui all'Allegato 1 e provvede alla
rendicontazione delle prestazioni secondo le vigenti disposizioni.
9. Ai sensi del comma 10 del citato art. 50, il Ministero
dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di
competenza, i dati di cui ai commi 3 e 8.