IL RAGIONIERE DELLO STATO 
             del ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                 IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' 
                     del ministero della salute 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   Tessera
Sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis,  introdotto  dall'art.
1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  concernente  il
collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del  Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e dei Servizi di  assistenza  sanitaria  al
personale navigante (SASN) e la ricetta elettronica; 
  Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50,
concernente,  tra  l'altro,  i  dati  delle  ricette  e  le  relative
modalita' di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori
del SSN al  Sistema  di  accoglienza  centrale  (SAC)  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica; 
  Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  il
quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei  decreti  attuativi
di cui al citato art. 50, al fine di accelerare il conseguimento  dei
risparmi derivanti dall'adozione delle modalita' telematiche  per  la
trasmissione delle ricette mediche di cui al medesimo art. 50,  commi
4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il  Ministero
dell'economia e delle finanze, cura l'avvio  della  diffusione  della
suddetta procedura telematica, adottando, in quanto  compatibili,  le
modalita' tecniche operative di cui all'allegato 1  del  decreto  del
Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio telematico  dei  predetti
dati sostituisce a  tutti  gli  effetti  la  prescrizione  medica  in
formato cartaceo; 
  Visto il decreto del 26 febbraio 2010, del Ministro  della  salute,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, concernente la definizione  delle
modalita' tecniche per la predisposizione e  l'invio  telematico  dei
dati delle certificazioni di malattia al SAC,  attuativo  del  citato
DPCM 26 marzo 2008; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del 15 luglio  2004  del  Ministro  della  salute,
pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  4  gennaio  2005,  n.  1,
concernente l'istituzione di una banca dati  centrale  finalizzata  a
monitorare le  confezioni  dei  medicinali  all'interno  del  sistema
distributivo; 
  Visto il decreto  interministeriale  17  marzo  2008  e  successive
modificazioni, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'11  aprile
2008, n. 86 di modifica del  decreto  ministeriale  18  maggio  2004,
attuativo del comma 2 del citato art. 50, concernente il  modello  di
ricetta medica a carico del SSN e SASN; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  10  marzo   2006
pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  31  marzo  2006  e
successive modificazioni, concernente  "Approvazione  del  ricettario
per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione  A  e
all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9
ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge  30  dicembre
2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2006, n. 49; 
  Visto il decreto interministeriale  11  dicembre  2009,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.  302  del  30  dicembre  2009,  attuativo
dell'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b)  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, concernente il  controllo  delle  esenzioni  per
reddito; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto 18 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
11 aprile 2008, n. 86, attuativo del comma  5  del  citato  art.  50,
concernente le modalita' di trasmissione dei dati  delle  ricette  da
parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari; 
  Considerato di dover definire  la  tempistica  e  le  modalita'  di
trasmissione dei dati della ricetta elettronica da parte  dei  medici
prescrittori del SSN e dei SASN, nonche' da parte delle strutture  di
erogazione dei servizi sanitari, al fine di garantire l'univocita' di
erogazione  della  prestazione   a   fronte   di   ciascuna   ricetta
elettronica; 
  Visto il comma 10  del  citato  art.  50,  il  quale  prevede,  tra
l'altro, che il Ministero  dell'economia  rende  disponibili  i  dati
delle ricette alle ASL, regioni e province autonome  e  al  Ministero
della salute; 
  Ritenuto di poter  procedere  all'attuazione  nelle  regioni  delle
disposizioni di cui all'art.  11,  comma  16,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122,  tramite  accordi  specifici  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole
regioni, nonche' con i SASN, come  previsto  dal  citato  decreto  26
febbraio 2010; 
  Visto l'art. 4, comma 4 del citato DPCM 26  marzo  2008,  il  quale
prevede, tra l'altro, che per la  trasmissione  telematica  dei  dati
delle  ricette,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute,   detta   le   ulteriori
disposizioni  attuative,  tenuto  conto  degli   eventuali   progetti
regionali (SAR) di cui al medesimo art. 4; 
  Visto il vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico
                         del SSN e dei SASN 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art.  11,  comma
16,  ultimo  periodo  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  in
relazione ai piani di diffusione  di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto, la ricetta cartacea di cui al decreto 17 marzo  2008  citato
nelle premesse e' sostituita dalla ricetta elettronica  generata  dal
medico prescrittore secondo  le  modalita'  di  cui  al  disciplinare
tecnico Allegato 1, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e
delle finanze rende disponibili alle regioni, alle aziende  sanitarie
locali, ai medici prescrittori e alle  strutture  di  erogazione  dei
servizi sanitari, i servizi definiti nell'Allegato 1. 
  3. Il  medico  prescrittore  al  momento  della  generazione  della
ricetta elettronica di cui al comma 1, invia  al  SAC,  tenuto  conto
degli eventuali SAR, in conformita' a quanto previsto  dal  paragrafo
5.5 del Disciplinare tecnico del DPCM 26 marzo  2008,  i  dati  della
medesima ricetta  elettronica,  comprensivi  del  numero  di  ricetta
elettronica (NRE), del codice fiscale dell'assistito  titolare  della
prescrizione e dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla
spesa  sanitaria,  secondo  le   modalita'   previste   dal   decreto
interministeriale 11 dicembre 2009, citato nelle premesse. 
  4. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei  dati  di
cui al comma 3, il  medico  prescrittore  rilascia  all'assistito  il
promemoria cartaceo della ricetta  elettronica,  secondo  il  modello
riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2, che costituisce  parte
integrante del presente decreto. Su  richiesta  dell'assistito,  tale
promemoria puo' essere trasmesso tramite i canali alternativi di  cui
all'Allegato 1. 
  5. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei  dati  di
cui al comma 3, il medico segnala tale anomalia  al  Sistema  Tessera
Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'Allegato 1 e provvede alla
compilazione  della  prescrizione  a  carico  del  SSN  e  dei   SASN
utilizzando il ricettario standardizzato di cui al decreto  17  marzo
2008 citato  nelle  premesse,  fermo  restando  l'obbligo  dell'invio
telematico dei relativi dati ai sensi del citato DPCM 26 marzo 2008. 
  6.  All'atto  dell'utilizzazione  da  parte  dell'assistito   della
ricetta elettronica di cui al comma 1, la struttura di erogazione dei
servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui al  promemoria
della medesima ricetta elettronica di cui al comma 4 reso disponibile
dall'assistito, inerenti l'NRE della prescrizione e il codice fiscale
dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC,
tenuto conto degli eventuali SAR, i dati della  relativa  prestazione
da erogare,  comprensivi  dell'indicazione  dell'eventuale  esenzione
dalla  compartecipazione  dalla  spesa  sanitaria.  La  struttura  di
erogazione  dei  servizi  sanitari  ritira  il  predetto   promemoria
presentato dall'assistito. 
  7. In caso di indisponibilita' dei dati  di  cui  al  comma  6,  la
struttura di erogazione dei servizi sanitari segnala tale anomalia al
Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'Allegato 1
ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal  promemoria  di
cui al comma  4,  reso  disponibile  dall'assistito.  Ai  fini  della
trasmissione telematica dei dati di  cui  al  comma  8  dell'art.  50
citato  nelle  premesse,  la  struttura  di  erogazione  dei  servizi
sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito. 
  8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5  ed  8  dell'art.  50
citato  nelle  premesse,  la  struttura  di  erogazione  dei  servizi
sanitari  trasmette  telematicamente  al  SAC,  tenuto  conto   degli
eventuali sistemi regionali autorizzati ai sensi  del  comma  11  del
predetto art. 50, le informazioni relative alla prestazione  erogata,
secondo  le  modalita'  di  cui  all'Allegato  1  e   provvede   alla
rendicontazione delle prestazioni secondo le vigenti disposizioni. 
  9. Ai  sensi  del  comma  10  del  citato  art.  50,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  rende  disponibili  alle   ASL   di
competenza, i dati di cui ai commi 3 e 8.