IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Rondini Francesco, nato il 7 dicembre 1980
a La Spezia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento
del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
Considerato che il richiedente sig. Rondini e' in possesso del
titolo accademico ottenuto in data 7 febbraio 2006 in Italia presso
la Universita' di Pisa;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami
richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del
provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in
Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione
attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di La
Spezia;
Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
15 luglio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti,
ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella
corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre
Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba
essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova
attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena
corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di Stato
per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai
fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la
inscindibilita' dell'esame di Stato stesso nelle sue parti: scritto e
orale;
Ritenuto in effetti che tale esame di Stato costituisce un «unicum»
che puo' essere preso in considerazione solo nella complessita' del
suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei
requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;
Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli
scritti dell'esame di Stato in Italia vada applicata la misura
compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale,
considerata la sua imprescindibilita' al fine di una corretta
valutazione della professionalita' dei richiedenti stessi;
Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacita'
professionale del richiedente;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova
attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario
oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 23 giugno 2011;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di
categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Al sig. Rondini Francesco, nato il 7 dicembre 1980 a La Spezia,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di
«abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto
civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e'
subordinato al superamento della prova scritta: una prova su
deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le
seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente
decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si
riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
Roma, 25 ottobre 2011
Il direttore generale: Saragnano