IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Vista l'istanza della sig.ra Nesci Giuseppina, nata a Singen (Germania) l'11 settembre 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegneria economica applicata alle costruzioni», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di perito industriale; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti''»; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Engineering B.Eng-Ingegneria economica applicata alle costruzioni), conseguito presso la «Hochschule Konstanz Technik, Wirtschafl und Gestaltung» in data 31 gennaio 2008; Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra; Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione dei periti industriali laureati alternativamente in «Edilizia, elettronica e termotecnica» e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Alla sig.ra Nesci Giuseppina, nata a Singen (Germania) l'11 settembre 1980, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei «periti industriali laureati» e per l'esercizio della professione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi per tutte e tre le specializzazioni; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le prove attitudinali verteranno nelle seguenti materie: a) specializzazione in edilizia nelle seguenti materie: 1) regolamento professionale e normativa di settore (orale); 2) deontologia professionale del perito industriale (orale); 3) impianti industriali e disegno (scritto); 4) costruzioni edili, stradali e idrauliche (scritto e orale); 5) elettrotecnica (orale); 6) meccanica (orale), oppure un tirocinio di dodici mesi; b) specializzazione in «Elettronica e automazione» nelle seguenti materie: 1) regolamento professionale e normativa di settore (orale); 2) deontologia professionale del perito industriale (orale); 3) impianti (scritto - prova progettazione - e orale); 4) elettrotecnica (orale); 5) misure elettriche e laboratorio (orale); 5) misure elettriche e laboratorio (orale); 6) costruzioni elettromeccaniche (orale), oppure in un tirocinio di dodici mesi; c) specializzazione in «Termotecnica» nelle seguenti materie: 1) regolamento professionale e normativa di settore (orale); 2) deontologia professionale del perito industriale (orale); 3) meccanica (scritto e orale); 4) termotecnica, macchine a fluido (scritto - prova di progettazione - e orale), oppure in un tirocinio di dodici mesi. Roma, 24 ottobre 2011 Il direttore generale: Saragnano