IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia del ministero della giustizia
Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante
interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art.
2, commi 1 e 2, che hanno denominato Fondo unico giustizia il fondo
di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonche' integrato e specificato il novero delle somme di denaro
ovvero dei proventi che rientrano nello stesso Fondo unico giustizia;
Visto il comma 3 del citato art. 2 del decreto-legge n. 143 del
2008, ai sensi del quale Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con
modalita' telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla
medesima societa' sul proprio sito internet, le informazioni
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della giustizia;
Visto il regolamento 30 luglio 2009, n. 127, emanato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, recante disposizioni
attuative dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e
dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, e, in particolare, il
suo art. 10, che rinvia a un successivo decreto la determinazione
delle specificazioni con le quali le disposizioni del citato
regolamento n. 127 del 2009 si applicano con riferimento ai prodotti
assicurativi;
Visto il regolamento 15 giugno 2010, n. 119, emanato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, recante disposizioni
integrative e modificative del regolamento n. 127 del 2009, dirette
ad individuare le specificazioni applicative di cui al citato art. 10
dello stesso regolamento n. 127 del 2009, e nel quale si prevede la
trasmissione, dagli operatori assicurativi a Equitalia Giustizia
S.p.A., di documenti e dati, con le modalita' e nei termini stabiliti
con i decreti ministeriali attuativi dell'art. 2, comma 3, del
decreto-legge n. 143 del 2008;
Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2008 del direttore
generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il capo dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero della giustizia, che ha individuato e definito le prime
informazioni utili dovute a Equitalia Giustizia S.p.A. dalle banche e
da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 143 del 2008;
Visto il decreto del 25 settembre 2009 del direttore generale delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
giustizia, che, per effetto del consolidamento dell'operativita' del
«Fondo unico giustizia», ha ridefinito le informazioni che le banche,
Poste Italiane S.p.A. e gli altri operatori finanziari devono
trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.A. in applicazione dell'art. 2
del decreto-legge n. 143 del 2008;
Considerata l'esigenza di provvedere all'integrazione dei decreti
ministeriali del 23 ottobre 2008 e del 25 settembre 2009, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni recate dal citato regolamento n.
119 del 2010;
Decreta:
Art. 1
1. Gli operatori assicurativi trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con le modalita' da essa indicate sul suo sito internet:
a) entro dieci giorni dall'accensione, una comunicazione, redatta
in conformita' all'allegato n. 1, contenente gli estremi dei conti
correnti accesi ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d), del
regolamento n. 127 del 2009;
b) la copia dei provvedimenti di sequestro e di confisca di
prevenzione, unitamente ad una comunicazione redatta in conformita'
all'allegato n. 2;
c) le comunicazioni previste dalle lettere g), n. 1, e h), n. 2,
dell'art. 10, comma 1, del regolamento n. 127 del 2009, redatte in
conformita' all'allegato n. 3,
d) la copia dei provvedimenti di dissequestro e di quelli di
revoca della confisca di prevenzione, unitamente ad una comunicazione
redatta in conformita' all'allegato n. 4;
e) le richieste di reintestazione delle risorse assicurative di
cui alla lettera e) dell'art. 10, comma 1, del regolamento n. 127 del
2009, redatte in conformita' all'allegato n. 5;
f) la copia dei provvedimenti di confisca, diversi da quella di
prevenzione, unitamente ad una comunicazione redatta in conformita'
all'allegato n. 6.
2. Gli operatori assicurativi effettuano il versamento di cui
all'art. 10, comma 1, lettera d), del regolamento n. 127 del 2010,
mediante bonifico, indicando nella relativa causale il numero del
contratto assicurativo vincolato ed il codice fiscale del soggetto al
quale si riferisce il versamento stesso.
3. Equitalia Giustizia S.p.A., ai fini dell'esecuzione delle
reintestazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed f), del
regolamento n. 127 del 2009, trasmette all'operatore assicurativo,
con le modalita' previste dal comma 1 del presente articolo, una
comunicazione contenente la separata indicazione delle risorse
assicurative reintestate a titolo di capitale ed interessi.
4. In attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, le informazioni dovute a Equitalia Giustizia
S.p.A. dagli operatori assicurativi sono quelle riportate
nell'allegato n. 7 del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2011
Il direttore generale delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Lapecorella
Il capo Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Fontecchia