IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
            del  ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
      per gli affari di giustizia del ministero della giustizia 
 
  Visto  il  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.   143,   recante
interventi  urgenti  in  materia   di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  novembre
2008, n. 181, e successive modificazioni, e, in  particolare,  l'art.
2, commi 1 e 2, che hanno denominato Fondo unico giustizia  il  fondo
di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, nonche' integrato e specificato il novero delle somme di  denaro
ovvero dei proventi che rientrano nello stesso Fondo unico giustizia; 
  Visto il comma 3 del citato art. 2 del  decreto-legge  n.  143  del
2008, ai sensi del quale Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia  Giustizia  S.p.A.,  con
modalita' telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla
medesima  societa'  sul  proprio  sito  internet,   le   informazioni
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministero della giustizia; 
  Visto il regolamento 30 luglio 2009, n. 127,  emanato  con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri  della  giustizia  e  dell'interno,   recante   disposizioni
attuative dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e
dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, e, in particolare,  il
suo art. 10, che rinvia a un  successivo  decreto  la  determinazione
delle  specificazioni  con  le  quali  le  disposizioni  del   citato
regolamento n. 127 del 2009 si applicano con riferimento ai  prodotti
assicurativi; 
  Visto il regolamento 15 giugno 2010, n. 119,  emanato  con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri  della  giustizia  e  dell'interno,   recante   disposizioni
integrative e modificative del regolamento n. 127 del  2009,  dirette
ad individuare le specificazioni applicative di cui al citato art. 10
dello stesso regolamento n. 127 del 2009, e nel quale si  prevede  la
trasmissione, dagli  operatori  assicurativi  a  Equitalia  Giustizia
S.p.A., di documenti e dati, con le modalita' e nei termini stabiliti
con i decreti  ministeriali  attuativi  dell'art.  2,  comma  3,  del
decreto-legge n. 143 del 2008; 
  Visto il decreto ministeriale del 23  ottobre  2008  del  direttore
generale delle finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il capo dipartimento per gli affari di giustizia  del
Ministero della giustizia, che ha individuato  e  definito  le  prime
informazioni utili dovute a Equitalia Giustizia S.p.A. dalle banche e
da  Poste  Italiane  S.p.A.  ai  sensi   dell'art.   2   del   citato
decreto-legge n. 143 del 2008; 
  Visto il decreto del 25 settembre 2009 del direttore generale delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero  della
giustizia, che, per effetto del consolidamento dell'operativita'  del
«Fondo unico giustizia», ha ridefinito le informazioni che le banche,
Poste  Italiane  S.p.A.  e  gli  altri  operatori  finanziari  devono
trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.A. in applicazione dell'art.  2
del decreto-legge n. 143 del 2008; 
  Considerata l'esigenza di provvedere all'integrazione  dei  decreti
ministeriali del 23 ottobre 2008 e del 25  settembre  2009,  ai  fini
dell'attuazione delle disposizioni recate dal citato  regolamento  n.
119 del 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli operatori assicurativi  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
S.p.A., con le modalita' da essa indicate sul suo sito internet: 
    a) entro dieci giorni dall'accensione, una comunicazione, redatta
in conformita' all'allegato n. 1, contenente gli  estremi  dei  conti
correnti accesi ai sensi dell'art.  10,  comma  1,  lettera  d),  del
regolamento n. 127 del 2009; 
    b) la copia dei provvedimenti  di  sequestro  e  di  confisca  di
prevenzione, unitamente ad una comunicazione redatta  in  conformita'
all'allegato n. 2; 
    c) le comunicazioni previste dalle lettere g), n. 1, e h), n.  2,
dell'art. 10, comma 1, del regolamento n. 127 del  2009,  redatte  in
conformita' all'allegato n. 3, 
    d) la copia dei provvedimenti di  dissequestro  e  di  quelli  di
revoca della confisca di prevenzione, unitamente ad una comunicazione
redatta in conformita' all'allegato n. 4; 
    e) le richieste di reintestazione delle risorse  assicurative  di
cui alla lettera e) dell'art. 10, comma 1, del regolamento n. 127 del
2009, redatte in conformita' all'allegato n. 5; 
    f) la copia dei provvedimenti di confisca, diversi da  quella  di
prevenzione, unitamente ad una comunicazione redatta  in  conformita'
all'allegato n. 6. 
  2. Gli operatori  assicurativi  effettuano  il  versamento  di  cui
all'art. 10, comma 1, lettera d), del regolamento n.  127  del  2010,
mediante bonifico, indicando nella relativa  causale  il  numero  del
contratto assicurativo vincolato ed il codice fiscale del soggetto al
quale si riferisce il versamento stesso. 
  3.  Equitalia  Giustizia  S.p.A.,  ai  fini  dell'esecuzione  delle
reintestazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere  e)  ed  f),  del
regolamento n. 127 del 2009,  trasmette  all'operatore  assicurativo,
con le modalita' previste dal comma  1  del  presente  articolo,  una
comunicazione  contenente  la  separata  indicazione  delle   risorse
assicurative reintestate a titolo di capitale ed interessi. 
  4. In  attuazione  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, le informazioni dovute a  Equitalia  Giustizia
S.p.A.   dagli   operatori   assicurativi   sono   quelle   riportate
nell'allegato n. 7 del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 novembre 2011 
 
                                  Il direttore generale delle finanze 
                                     del  Ministero dell'economia     
                                            e delle finanze           
                                              Lapecorella             
 
     Il capo Dipartimento 
 per gli affari di giustizia 
del Ministero della giustizia 
          Fontecchia