IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti; Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Visto il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1998, con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Cinque Terre»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, che prevede l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre» all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre; Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data 5 novembre 2001 dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in qualita' di ente gestore, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto decreto; Visto il decreto ministeriale del 8 ottobre 2004, di aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre»; Vista l'ulteriore proposta di aggiornamento della zona A di Punta Mesco, avanzata in data 8 giugno 2007 dall'Ente parco nazionale delle Cinque Terre in qualita' di ente gestore dell'area marina protetta, e la relazione tecnico-scientifica che motiva tale richiesta; Vista l'istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine e riportata nella relazione del 10 luglio 2007, sulla proposta di modifica della zona A di Punta Mesco avanzata dall'ente gestore, con la quale si ravvisa la necessita' di aggiornare la zonazione dell'area marina protetta «Cinque Terre»; Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimita' su atti della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge; Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere con l'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di un apposito schema di decreto e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate; Visti i pareri favorevoli sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta Cinque Terre, espressi: dal Comune di Riomaggiore con deliberazione del Consiglio n. 3 del 31 marzo 2008; dal Comune di Levanto con deliberazione del Consiglio n. 14 del 29 febbraio 2008; dal Comune di Monterosso al mare con deliberazione del Consiglio n. 13 del 31 marzo 2008; dal Comune di Vernazza con deliberazione del Consiglio n. 9 del 31 marzo 2008; dalla Provincia della Spezia con nota n. 69188 del 10 dicembre 2008; dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta n. 658 del 13 giugno 2008; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dal Consiglio Direttivo dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre con delibera n. 155 del 13 novembre 2007, con la quale, su richiesta degli enti locali, si e' espresso parere negativo sulla modifica della zonazione della Zona A di Punta Mesco; Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre e l'indirizzo degli enti locali interessati di non modificare la zonazione della zona A di Punta Mesco; Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espressi nella seduta del 25 marzo 2009 rispettivamente con rep. n. 19/CU e rep. n. 11/CU dalla Conferenza Unificata; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre»; Visto il parere n. 3458/2009 emesso dal Consiglio di Stato - Sezione normativa per gli atti consultivi - nell'adunanza del 16 settembre 2009; Vista la nota con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta «Cinque Terre»; Decreta: Art. 1 1. E' approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Cinque Terre». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 luglio 2011 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, Il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2011 Uffcio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 309
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.: «10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).». - Il testo dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), abrogato dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79: «8. All'art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e"». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. - Il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 409 del 30 dicembre 2006. - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.: «Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93. 2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche' fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295: «8. All'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre dalla data di insediamento del consiglio direttivo viene affidata la gestione dell'area naturale marina protetta "Cinque Terre" ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale di istituzione di tale area marina protetta.». - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 3 e 5, della citata legge n. 394 del 1991: «3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area. In particolare sono vietati: a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonche' l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; e) la navigazione a motore; f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.». «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e' approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.». - Si riporta il testo dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: «2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto n. 400 del 1988: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».