IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.  394,
e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
con il  quale  le  funzioni  del  soppresso  Ministero  della  marina
mercantile in materia di tutela e difesa  dell'ambiente  marino  sono
trasferite al Ministero dell'ambiente; 
  Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n.  426,
con il quale e' stata soppressa la Consulta per la  difesa  del  mare
dagli inquinamenti; 
  Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n.  426,
con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa  all'istituzione
e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto  alla
gestione,  al  funzionamento   nonche'   alla   progettazione   degli
interventi da realizzare anche  con  finanziamenti  comunitari  nelle
aree protette  marine,  e'  stata  istituita,  presso  il  competente
Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria  tecnica  per  le
aree protette marine; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo; 
  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in  particolare,  l'articolo
8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con  il  Ministro
della marina mercantile previsto dall'articolo  18,  comma  1,  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Vista l'intesa stipulata il 14  luglio  2005  fra  il  Governo,  le
regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo  e  di  zone  di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  il
nuovo codice della nautica da diporto; 
  Visto il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21  dicembre
2006,  relativo  alle  misure  di  gestione  della  pesca   nel   Mar
Mediterraneo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90,  contenente  il  regolamento  per  il  riordino  degli  organismi
operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e in particolare l'articolo 4, commi  1  e  2,
con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa  all'istituzione
e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto  alla
gestione,  al  funzionamento,  nonche'   alla   progettazione   degli
interventi da realizzare anche  con  finanziamenti  comunitari  nelle
aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la
tutela del mare e la navigazione sostenibile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
140,  recante  il  regolamento  di   organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in
data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228; 
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 27  febbraio  1998,  con  il  quale  e'  stata
istituita l'area marina protetta «Cinque Terre»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  6  ottobre  1999,
istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre, ed in  particolare
l'articolo  1,  comma  8,  che  prevede  l'affidamento  in   gestione
dell'area marina protetta «Cinque  Terre»  all'Ente  parco  nazionale
delle Cinque Terre; 
  Vista la richiesta di modifica della perimetrazione  e  del  regime
vincolistico di cui al decreto  ministeriale  del  12  dicembre  1997
istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data
5 novembre 2001 dal Parco nazionale delle Cinque Terre,  in  qualita'
di ente gestore, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto decreto; 
  Visto il decreto ministeriale del 8 ottobre 2004, di  aggiornamento
dell'area marina protetta «Cinque Terre»; 
  Vista l'ulteriore proposta di aggiornamento della zona A  di  Punta
Mesco, avanzata in data 8 giugno 2007 dall'Ente parco nazionale delle
Cinque Terre in qualita' di ente gestore dell'area marina protetta, e
la relazione tecnico-scientifica che motiva tale richiesta; 
  Vista l'istruttoria svolta dalla Segreteria  tecnica  per  le  aree
protette marine e riportata nella relazione del 10 luglio 2007, sulla
proposta di modifica della zona A di Punta Mesco  avanzata  dall'ente
gestore, con la quale si  ravvisa  la  necessita'  di  aggiornare  la
zonazione dell'area marina protetta «Cinque Terre»; 
  Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo  di
legittimita' su atti della Corte  dei  Conti,  nell'adunanza  del  18
maggio 2006, ha ritenuto che,  in  sede  di  istituzione  delle  aree
marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19,  comma
3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre  1991,  n.  394,
debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal  comma
5 del medesimo articolo di legge; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a  tale  osservazione,
procedere con l'aggiornamento dell'area marina protetta  mediante  la
predisposizione di un apposito schema di decreto e di uno  schema  di
regolamento di disciplina dell'area marina protetta  «Cinque  Terre»,
da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto  degli
accordi  intercorsi  in  sede  istruttoria  con  le   Amministrazioni
territoriali interessate; 
  Visti i pareri favorevoli sugli schemi di decreto di  aggiornamento
e di regolamento  di  disciplina  dell'area  marina  protetta  Cinque
Terre, espressi: 
    dal Comune di Riomaggiore con deliberazione del  Consiglio  n.  3
del 31 marzo 2008; 
    dal Comune di Levanto con deliberazione del Consiglio n.  14  del
29 febbraio 2008; 
    dal Comune di Monterosso al mare con deliberazione del  Consiglio
n. 13 del 31 marzo 2008; 
    dal Comune di Vernazza con deliberazione del Consiglio n.  9  del
31 marzo 2008; 
    dalla Provincia della Spezia con nota n. 69188  del  10  dicembre
2008; 
    dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta n.  658  del
13 giugno 2008; 
  Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento
e di regolamento di  disciplina  dell'area  marina  protetta  «Cinque
Terre», espresso dal Consiglio Direttivo  dell'Ente  parco  nazionale
delle Cinque Terre con delibera n. 155 del 13 novembre 2007,  con  la
quale, su richiesta degli enti locali, si e' espresso parere negativo
sulla modifica della zonazione della Zona A di Punta Mesco; 
  Ritenuto  opportuno  accogliere  la   richiesta   dell'Ente   parco
nazionale  delle  Cinque  Terre  e  l'indirizzo  degli  enti   locali
interessati di non modificare la zonazione  della  zona  A  di  Punta
Mesco; 
  Visto l'articolo 77, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione  e
la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine, e l'adozione delle relative  misure  di  salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza Unificata; 
  Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento
e di regolamento di  disciplina  dell'area  marina  protetta  «Cinque
Terre», espressi nella seduta del 25 marzo 2009  rispettivamente  con
rep. n. 19/CU e rep. n. 11/CU dalla Conferenza Unificata; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  di  aggiornamento  dell'area  marina  protetta
«Cinque Terre»; 
  Visto il parere n.  3458/2009  emesso  dal  Consiglio  di  Stato  -
Sezione normativa per gli atti  consultivi  -  nell'adunanza  del  16
settembre 2009; 
  Vista la nota con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri la comunicazione prevista  dall'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerato necessario procedere all'approvazione  del  regolamento
di disciplina e  organizzazione  dell'area  marina  protetta  «Cinque
Terre»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato  l'allegato  regolamento  di   disciplina   delle
attivita' consentite nelle diverse  zone  dell'area  marina  protetta
«Cinque Terre». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Roma, 20 luglio 2011 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo 
 
Visto, Il Guardasigilli: Palma 

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2011 
Uffcio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed  assetto  del
territorio, registro n. 14, foglio n. 309 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - La legge 31 dicembre 1982, n. 979  (Disposizioni  per
          la difesa del mare) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          18 gennaio 1983, n. 16, S.O. 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  10,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 1993, n. 303, S.O.: 
              «10. Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
          funzioni del Ministero della marina mercantile  in  materia
          di tutela e di difesa dell'ambiente  marino.  Il  Ministero
          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata   al   mare
          (ICRAM).». 
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma  14,  della  legge  9
          dicembre  1998,  n.  426   (Nuovi   interventi   in   campo
          ambientale),  abrogato  dall'art.  14   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  1998,  n.
          291. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 8, della legge
          23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni  in  campo  ambientale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79: 
              «8. All'art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del
          1991, sono soppresse le seguenti parole: "di  concerto  con
          il Ministro della marina mercantile e"». 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  agosto
          2005, n. 202, S.O. 
              - Il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio  del  21
          dicembre 2006, relativo alle  misure  di  gestione  per  lo
          sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel  mar
          Mediterraneo e recante modifica del  regolamento  (CEE)  n.
          2847/93 e che abroga il regolamento  (CE)  n.  1626/94,  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 409 del 30 dicembre 2006. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi  1  e  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90 (Regolamento per il riordino  degli  organismi  operanti
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, a norma  dell'art.  29  del  D.L.  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          L. 4  agosto  2006,  n.  248),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.: 
              «Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
          navigazione sostenibile). - 1. Dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento e' istituita la  Segreteria
          tecnica  per  la  tutela  del   mare   e   la   navigazione
          sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le  aree
          protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma  14,
          della legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  come  modificato
          dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93,  e
          la Segreteria tecnica per  la  sicurezza  ambientale  della
          navigazione e del trasporto marittimi, istituita  ai  sensi
          dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93. 
              2. La Segreteria tecnica per la tutela del  mare  e  la
          navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero  per
          quanto concerne  l'istruttoria  preliminare  relativa  alla
          istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine,
          per il supporto alla  gestione,  al  funzionamento  nonche'
          alla progettazione degli interventi  da  realizzare,  anche
          con finanziamenti comunitari, nelle predette aree,  nonche'
          fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione  e
          mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e  dal
          trasporto marittimi sugli ecosistemi marini  e  costieri  e
          alle politiche nazionali ed  internazionali,  per  standard
          normativi, tecnologie e per attuare pratiche  ambientali  e
          sostenibili   in   campo   marittimo   nel    bacino    del
          mediterraneo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto
          del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (Istituzione
          del Parco nazionale delle Cinque Terre),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295: 
              «8. All'Ente Parco nazionale delle Cinque  Terre  dalla
          data di insediamento del consiglio direttivo viene affidata
          la gestione  dell'area  naturale  marina  protetta  "Cinque
          Terre" ai sensi dell'art. 5  del  decreto  ministeriale  di
          istituzione di tale area marina protetta.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 3 e 5,  della
          citata legge n. 394 del 1991: 
              «3.  Nelle  aree  protette  marine  sono   vietate   le
          attivita'  che  possono  compromettere  la   tutela   delle
          caratteristiche dell'ambiente oggetto  della  protezione  e
          delle finalita' istitutive dell'area. In  particolare  sono
          vietati: 
                a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento  delle
          specie  animali  e  vegetali  nonche'   l'asportazione   di
          minerali e di reperti archeologici; 
                b)  l'alterazione  dell'ambiente  geofisico  e  delle
          caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; 
                c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie; 
                d) l'introduzione di armi,  esplosivi  e  ogni  altro
          mezzo distruttivo e di cattura; 
                e) la navigazione a motore; 
                f) ogni  forma  di  discarica  di  rifiuti  solidi  e
          liquidi.». 
              «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  marina  mercantile,  sentita   la
          Consulta per la difesa  del  mare  dagli  inquinamenti,  e'
          approvato un regolamento che  disciplina  i  divieti  e  le
          eventuali deroghe  in  funzione  del  grado  di  protezione
          necessario.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  77,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 aprile 1998, n. 92, S.O.: 
              «2. L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle  marine  e  l'adozione  delle  relative  misure   di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta della natura, sono  operati,  sentita  la  Conferenza
          unificata.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          citata legge 23 agosto n. 400 del 1988: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».