IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011,   545/2011,   546/2011,   547/2011,   di   attuazione   del
regolamento(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2011 di recepimento della
direttiva 2010/90/UE della Commissione del 7 dicembre  2010  relativa
all'iscrizione della sostanza attiva piridaben  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194;  e  alla  modifica  della
decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla  decisione  2010/455/UE,
con conseguente cancellazione della medesima  sostanza  dall'allegato
alla decisione 2008/934/CE; 
  Visto l'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale  16
febbraio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  piridaben  la  presentazione   al
Ministero della salute entro il 30 aprile 2011, in alternativa: 
  a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato  II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
  b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare  per  l'accesso
al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato
II del sopraccitato decreto; 
  Visto l'art. 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 16 febbraio
2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in  commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridaben non
aventi i requisiti di cui all'art. 3,  commi  1  e  2,  del  medesimo
decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 novembre 2011; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto  dall'art.  3,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 16 febbraio  2011  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover procedere alla revoca dei  prodotti  fitosanitari
riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti  la  sostanza
attiva piridaben ai sensi dell'art. 3, comma 3,  del  citato  decreto
ministeriale 16 febbraio 2011; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in  commercio  e  per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati  e  le  successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono  revocati  a  decorrere  dall'1  novembre  2011   i   prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  piridaben   riportati
nell'allegato al presente decreto, conformemente  a  quanto  disposto
dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 16 febbraio 2011. 
  La commercializzazione, da parte dei titolari delle  autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari e dei  quantitativi  regolarmente  prodotti
fino al momento della revoca ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del
citato decreto 16 febbraio 2011, nonche'  la  vendita  da  parte  dei
rivenditori e/o distributori autorizzati  dei  prodotti  fitosanitari
revocati riportati nell'allegato al presente  decreto  e'  consentita
per 8 mesi a partire dalla data di  revoca  e  pertanto  fino  al  30
giugno 2012. L'utilizzo di detti prodotti e' invece consentito per 12
mesi a partire dalla data di revoca e pertanto  fino  al  31  ottobre
2012. 
  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari  riportati
nell'allegato del presente  decreto  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e  gli  utilizzatori  dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca  e  del  rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello