IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  maggio  1971  concernente  il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini
«Castel del Monte» e  l'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  ottobre  2011  concernente  il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Castel del  Monte  Rosso  Riserva»,  gia'  tipologia  della
denominazione  di  origine   controllata   «Castel   del   Monte»   e
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la comunicazione prot. 7/2011 del 17 ottobre 2011  presentata
dal  Consorzio  di  tutela  vini  DOC  Castel  del   Monte   relativa
all'individuazione  della  societa'  "Valoritalia  societa'  per   la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva»; 
  Vista la nota prot. AOO  155./20/10/11  n.  13247  inoltrata  dalla
competente Regione Puglia con la quale e' stato  espresso  il  parere
favorevole  sul  piano  dei  controlli  e  sul  prospetto  tariffario
presentati dalla societa' "Valoritalia societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane  s.r.l."  per
la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte
Rosso Riserva»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' "Valoritalia societa' per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata e garantita di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
"Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l."; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' "Valoritalia societa' per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.",  con  sede
in Roma, via Piave, 24, e'  autorizzata  ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07,  e
successive disposizioni applicative, per la DOCG  «Castel  del  Monte
Rosso Riserva» nei confronti  di  tutti  i  soggetti  presenti  nella
filiera  che  intendono  rivendicare  la  predetta  denominazione  di
origine.