IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONIMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 2, comma 100, lettera  a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito  Centrale  S.p.A.
un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione,  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  degli  aiuti
d'importanza minore («de minimis»); 
  Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare
il comma 3,  che  dispone  la  stipula  di  una  convenzione  tra  il
Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  il
Mediocredito Centrale  S.p.A.  che  preveda  la  costituzione  di  un
comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia; 
  Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996,
n. 662; 
  Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31  maggio  1999,  n.  248
«Regolamento recante criteri e modalita'  per  la  concessione  della
garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese», che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma
3,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  adotta  le   necessarie
disposizioni  operative  per  l'amministrazione  del  Fondo  di   cui
all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23  dicembre  1996,  n.
662, e che le condizioni  di  ammissibilita'  e  le  disposizioni  di
carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro  delle
attivita' produttive sentito il Ministro delle politiche  agricole  e
forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; 
  Vista la convenzione  sottoscritta  il  7  settembre  1999  tra  il
Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  il
Mediocredito Centrale  S.p.A.  e,  in  particolare,  l'art.  2  della
convenzione medesima che disciplina il  comitato  di  amministrazione
del Fondo di garanzia; 
  Visti gli atti aggiuntivi alla suddetta  convenzione  stipulati  in
data 3 settembre 2009 e 11 maggio 2010; 
  Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il  quale  sono
state approvate le condizioni di  ammissibilita'  e  disposizioni  di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art.  2,  comma  100,  lettera  a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visti i decreti ministeriali dell'11 ottobre  2006,  del  9  aprile
2009, del 15 ottobre 2010 e del 28 ottobre  2010  con  i  quali  sono
state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e alle
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, di  cui  all'art.  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate  con
decreto ministeriale 23 settembre 2005; 
  Vista la nota n. 006264 del 20 giugno 2011 con la  quale  UniCredit
MedioCredito  Centrale  S.p.A.  ha  comunicato  al  Ministero   dello
sviluppo economico le modifiche alle condizioni di  ammissibilita'  e
disposizioni di carattere  generale  adottate  dal  comitato  di  cui
all'art. 15, comma 3, della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  nella
riunione del 31 marzo 2011, con particolare riguardo  a  disposizioni
in materia di accordi transattivi; 
  Vista la nota  n.  009348  del  19  settembre  2011  con  la  quale
MedioCredito Centrale S.p.A., gia'  UniCredit  MedioCredito  Centrale
S.p.A,  ha  comunicato  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  le
modifiche  alle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni   di
carattere generale adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 29 luglio 2011,
con particolare riguardo alla regolamentazione  del  procedimento  di
inefficacia della garanzia e di revoca dell'intervento; 
  Vista la nota n. 10117 del 6 ottobre 2011 con la quale MedioCredito
Centrale S.p.A., ha comunicato al Ministero dello sviluppo  economico
- relativamente alle riserve  PON  Ricerca  e  competitivita'  e  POI
Energie rinnovabili istituite nell'ambito del Fondo di  garanzia  con
decreti ministeriali  dell'11  dicembre  2009  -  le  modifiche  alle
condizioni di ammissibilita' e  disposizioni  di  carattere  generale
adottate dal comitato di cui all'art. 15,  comma  3,  della  legge  7
agosto 1997, n. 266, nella riunione del 29 settembre 2011; 
  Sentito  il  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Modifiche delle condizioni di ammissibilita' 
                        al Fondo di garanzia 
 
  1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del  decreto  ministeriale
31  maggio  1999,  n.  248,   le   modifiche   alle   condizioni   di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia  citato  nelle  premesse,
adottate dal comitato di cui all'art. 15,  comma  3,  della  legge  7
agosto 1997, n. 266, nelle riunioni del 31 marzo 2011, del 29  luglio
2011 e del 29 settembre 2011. 
  2.  Nell'allegato   1),   nell'allegato   2),   nell'allegato   3),
nell'allegato A) e nell'allegato  B),  i  quali  costituiscono  parte
integrante del presente decreto, sono  riportate  le  modifiche  alle
condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 novembre 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani