IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 6 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999,  n.
42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie; 
  Visto in particolare l'articolo 4, comma  1,  della  citata  legge,
secondo cui i  diplomi  e  gli  attestati  conseguiti  in  base  alla
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione  ai  relativi
albi professionali o l'attivita' professionale in  regime  di  lavoro
dipendente  o  autonomo  o  che  siano   previsti   dalla   normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario  nazionale  o  degli
altri comparti del settore pubblico,  sono  equipollenti  ai  diplomi
universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  ai  fini
dell'esercizio   professionale   e   dell'accesso   alla   formazione
post-base; 
  Visto il decreto ministeriale  27  luglio  1998,  n.  316,  recante
«Regolamento concernente la individuazione della  figura  e  relativo
profilo    professionale    del    tecnico    della    fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare»; 
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza
di diplomi e attestati al  diploma  universitario  di  tecnico  della
fisiopatologia cardiocircolatoria e  perfusione  cardiovascolare,  ai
fini dell'esercizio  professionale  e  dell'accesso  alla  formazione
post-base»; 
  Considerato che fra i titoli  dichiarati  equipollenti  al  diploma
universitario di tecnico della  fisiopatologia  cardiocircolatoria  e
perfusione cardiovascolare non sono  compresi  i  titoli  di  tecnico
cardioangiochirurgia, di tecnico di cardiochirurgia e di  tecnico  di
cardiologia conseguiti a seguito di corsi universitari svolti  presso
scuole dirette a fini speciali; 
  Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica del citato  decreto
ministeriale 27 luglio 2000, al fine di ricomprendere, fra  i  titoli
equipollenti   a   quello    di    tecnico    della    fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, anche  i  titoli  di
tecnico di cardioangiochirurgia, di tecnico di cardiochirurgia  e  di
tecnico di cardiologia conseguiti a  seguito  di  corsi  universitari
svolti presso scuole dirette a fini speciali, conseguiti entro e  non
oltre la data di entrata in vigore della citata legge n. 42 del 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Sezione B della tabella di cui al decreto ministeriale  27
luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al  diploma
universitario di tecnico della  fisiopatologia  cardiocircolatoria  e
perfusione cardiovascolare, ai fini  dell'esercizio  professionale  e
dell'accesso alla formazione post-base»,  sono  aggiunti  i  seguenti
titoli: 
    Tecnico di cardioangiochirurgia - decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 giugno 1977, n. 769; 
    Tecnico di cardiologia - decreto del Presidente della  Repubblica
14 ottobre, n. 1475; 
    Tecnico di cardiochirurgia - Statuto Universita' degli Studi  «La
Sapienza» di Roma - giugno 1978 (Statuto modificato dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988,  che  ha  soppresso  la
scuola speciale per tecnici di cardiochirurgia e  sostituita  con  la
scuola  diretta  a  fini  speciali  di  tecnici   di   fisiopatologia
cardiocircolatoria).