IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie; Visto in particolare l'articolo 4, comma 1, della citata legge, secondo cui i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1998, n. 316, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare»; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base»; Considerato che fra i titoli dichiarati equipollenti al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare non sono compresi i titoli di tecnico cardioangiochirurgia, di tecnico di cardiochirurgia e di tecnico di cardiologia conseguiti a seguito di corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali; Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica del citato decreto ministeriale 27 luglio 2000, al fine di ricomprendere, fra i titoli equipollenti a quello di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, anche i titoli di tecnico di cardioangiochirurgia, di tecnico di cardiochirurgia e di tecnico di cardiologia conseguiti a seguito di corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali, conseguiti entro e non oltre la data di entrata in vigore della citata legge n. 42 del 1999; Decreta: Art. 1 1. Nella Sezione B della tabella di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», sono aggiunti i seguenti titoli: Tecnico di cardioangiochirurgia - decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1977, n. 769; Tecnico di cardiologia - decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre, n. 1475; Tecnico di cardiochirurgia - Statuto Universita' degli Studi «La Sapienza» di Roma - giugno 1978 (Statuto modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, che ha soppresso la scuola speciale per tecnici di cardiochirurgia e sostituita con la scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria).