IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.  127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3 del precitato  decreto  n.  509/1998  e  dal  Comitato
nazionale per  la  valutazione  del  sistema  universitario,  nonche'
l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  2,  comma   5,   del   predetto
regolamento,  che  dispone  che  il  decreto  di  riconoscimento  sia
adottato sulla base dei pareri conformi formulati  dalla  Commissione
tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per  la  valutazione  del
sistema universitario e il successivo comma 7,  che  prevede  che  il
provvedimento di diniego del  riconoscimento,  idoneamente  motivato,
sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3
del predetto regolamento; 
  Visto  il   decreto   in   data   3   gennaio   2011   di   diniego
dell'abilitazione all'Istituto «CEFORP  -  Centro  di  formazione  in
psicoterapia e psicodiagnostica» ad istituire  e  ad  attivare  nella
sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia; 
  Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto  «CEFORP
- Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica» ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia in  Settignano  (Firenze) -  Via  G.
D'Annunzio, 209, presso  «Istituto  Santa  Marta»  -  per  un  numero
massimo di allievi ammissibili a ciascun anno  di  corso  pari  a  20
unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 4 ottobre 2011, ha espresso parere negativo  all'istanza
di riconoscimento in quanto  evidenzia  la  mancanza  di  una  chiara
definizione del modello di riferimento,  nonche'  una  frammentazione
delle competenze e specializzazioni dei  docenti  che  non  puo'  che
creare  frammentazione  nel  piano  didattico-formativo;  inoltre  le
integrazioni  non  sanano  le  rilevazioni  gia'  evidenziate   nella
precedente valutazione; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «CEFORP - Centro
di  formazione  in  psicoterapia  e  psicodiagnostica»  con  sede  in
Settignano (Firenze) - Via G. D'Annunzio, 209, presso «Istituto Santa
Marta» - per i fini di cui all'articolo 4  del  regolamento  adottato
con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto  il  motivato
parere  contrario  della  Commissione   tecnico-consultiva   di   cui
all'articolo 3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 15 novembre 2011 
 
                                         Il direttore generale: Livon