IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e che si applica a partire dal 4 dicembre 2011; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  disposizioni   recate   dal
Regolamento  (CE)  n.  1071/2009,  in  attesa  dell'emanazione  della
completa disciplina della materia e' urgente definire le procedure  e
le attivita' che consentano dal 4 dicembre  2011  l'applicazione  del
Regolamento comunitario; 
  Vista la legge 6 giugno 1974,  n.  298,  che  ha  istituito  l'albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  22  dicembre  2000,  n.  395,   di
attuazione della direttiva del Consiglio n. 98/76/CE del  1°  ottobre
1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile  1996,
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada  di
merci e di viaggiatori; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  recante  nuovo
codice della strada; 
  Visto il decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  286  recante
disposizioni   per   il   riassetto   normativo   in    materia    di
liberalizzazione   regolata    dell'esercizio    dell'attivita'    di
autotrasportatore; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n.96 (Legge comunitaria 2009); 
  Ritenuto necessario  dettare  le  disposizioni  tecniche  di  prima
applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009; 
  Considerato che devono essere mantenute inalterate le funzioni ed i
compiti gia' attribuiti alle province  o  agli  altri  enti  previsti
dalla normativa vigente; 
  Ritenuto necessario, a meno di quanto  strettamente  indispensabile
per la corretta esecuzione del regolamento (CE) n. 1071/2009, di fare
salva la disciplina in  materia  di  accesso  alla  professione  gia'
recata dal decreto legislativo 22  dicembre  2000,  n.  395,  nonche'
l'assetto normativo vigente; 
  Visto   il   protocollo    d'intesa    Governo    -    Associazioni
dell'autotrasporto sottoscritto in data 11 novembre 2011; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Fatto salvo l'ambito di applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 come stabilito dall'articolo 1 del Regolamento  stesso,  le
imprese che esercitano o  che  intendono  esercitare  l'attivita'  di
trasporto di merci su strada, con veicoli di massa inferiore,  o  con
complessi formati da questi veicoli, hanno  l'obbligo  di  iscriversi
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che  esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilita'.