IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore
su strada e che si applica a partire dal 4 dicembre 2011;
Considerato che, ferme restando le disposizioni recate dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009, in attesa dell'emanazione della
completa disciplina della materia e' urgente definire le procedure e
le attivita' che consentano dal 4 dicembre 2011 l'applicazione del
Regolamento comunitario;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, di
attuazione della direttiva del Consiglio n. 98/76/CE del 1° ottobre
1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996,
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante nuovo
codice della strada;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante
disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore;
Vista la legge 4 giugno 2010, n.96 (Legge comunitaria 2009);
Ritenuto necessario dettare le disposizioni tecniche di prima
applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009;
Considerato che devono essere mantenute inalterate le funzioni ed i
compiti gia' attribuiti alle province o agli altri enti previsti
dalla normativa vigente;
Ritenuto necessario, a meno di quanto strettamente indispensabile
per la corretta esecuzione del regolamento (CE) n. 1071/2009, di fare
salva la disciplina in materia di accesso alla professione gia'
recata dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, nonche'
l'assetto normativo vigente;
Visto il protocollo d'intesa Governo - Associazioni
dell'autotrasporto sottoscritto in data 11 novembre 2011;
Decreta
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.
1071/2009 come stabilito dall'articolo 1 del Regolamento stesso, le
imprese che esercitano o che intendono esercitare l'attivita' di
trasporto di merci su strada, con veicoli di massa inferiore, o con
complessi formati da questi veicoli, hanno l'obbligo di iscriversi
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilita'.