IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e che si applica a partire dal 4 dicembre 2011; Considerato che, ferme restando le disposizioni recate dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, in attesa dell'emanazione della completa disciplina della materia e' urgente definire le procedure e le attivita' che consentano dal 4 dicembre 2011 l'applicazione del Regolamento comunitario; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, di attuazione della direttiva del Consiglio n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore; Vista la legge 4 giugno 2010, n.96 (Legge comunitaria 2009); Ritenuto necessario dettare le disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009; Considerato che devono essere mantenute inalterate le funzioni ed i compiti gia' attribuiti alle province o agli altri enti previsti dalla normativa vigente; Ritenuto necessario, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del regolamento (CE) n. 1071/2009, di fare salva la disciplina in materia di accesso alla professione gia' recata dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, nonche' l'assetto normativo vigente; Visto il protocollo d'intesa Governo - Associazioni dell'autotrasporto sottoscritto in data 11 novembre 2011; Decreta Art. 1 Ambito di applicazione 1. Fatto salvo l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 come stabilito dall'articolo 1 del Regolamento stesso, le imprese che esercitano o che intendono esercitare l'attivita' di trasporto di merci su strada, con veicoli di massa inferiore, o con complessi formati da questi veicoli, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilita'.