IL DIRIGENTE 
              dell'ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri  della  funzione  pubblica  e  dell'economia  e  finanze  20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  01  marzo  2010,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  coordinatore  dell'area
registrazione e l'incarico di dirigente  dell'ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  «Attuazione   della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale  prevede  che  i
dati  relativi  alle  autorizzazioni  alla  immissione  in  commercio
(A.I.C.) decadute sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Viste  le  linee  guida  «Sunset  Clause»  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
verificati alla data del 30 settembre 2011,  da  cui  risulta  che  i
medicinali  descritti  nell'elenco  di  seguito  riportato  sono   in
decadenza alla data evidenziata per ognuno di essi; 
  Viste le comunicazioni di  alcuni  dei  titolari  delle  A.I.C.  in
decadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2011 e il 31  ottobre
2011 con le  quali  e'  stata  accettata  la  decadenza  per  mancata
commercializzazione di taluni  medicinali  descritti  nell'elenco  di
seguito riportato; 
  Considerato che, entro il termine previsto dalle linee guida Sunset
Clause, alcune societa' titolari di A.I.C. hanno  presentato  domanda
di esenzione dalla decadenza; 
  Visto  il  «Pre-avviso  di  decadenza»  del  29   settembre   2011,
pubblicato nel portale internet  dell'AIFA  sezione  Front.end/Sunset
Clause in data 30 settembre 2011; 
  Viste le controdeduzioni inviate da talune societa' titolari  delle
A.I.C.  dei  medicinali  oggetto  del  surriferito   «Pre-avviso   di
decadenza» nei termini richiesti dallo stesso preavviso; 
  Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente
ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata  (fatture
di vendita o documenti di accompagnamento di  merce  viaggiante)  era
idonea a dimostrare la commercializzazione del  medicinale  entro  la
data di presunta decadenza; 
  Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari  delle  A.I.C.
dei medicinali oggetto del gia' citato «Pre-avviso di decadenza»  non
hanno inviato controdeduzioni  nei  termini  richiesti  dallo  stesso
preavviso; 
  Considerato, quindi, che le relative autorizzazioni  all'immissione
in commercio sono decadute, secondo  quanto  disposto  dall'art.  38,
commi 5  e  7  del  decreto  legislativo  n.  219/2006  e  successive
modifiche e integrazioni; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  medicinali  di  cui  all'elenco   allegato   alla   presente
determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno  di
essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e successive modifiche  e  integrazioni,  recante  «Attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche  e
integrazioni.