IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-quater  del
citato decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alla
tabella  A)  -  sigarette  -  allegata  al  decreto  direttoriale  30
settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  236  del  10
ottobre 2011, alla tabella C)  -  sigaretti  -  allegata  al  decreto
direttoriale 13 ottobre 2011 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
250 del 26 ottobre 2011, alla tabella B) - sigari -, alla tabella  D)
- tabacco trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per  arrotolare  le
sigarette -, alla tabella E - altri tabacchi da fumo - e alla tabella
F)  -  tabacchi  da  fiuto  e  da  mastico  -  allegate  al   decreto
direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 225 del 27 settembre 2011; 
  Viste le istanze con le quali la Philip  Morris  Italia  S.r.l.  ha
chiesto  l'iscrizione  nella  tariffa  di  vendita  delle  marche  di
sigarette «Philip Morris Selection», la International Tobacco  Agency
S.a.s. ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita  della  marca
di sigari «De Medici» e,  in  nome  e  per  conto  della  Heintz  Van
Landewyck Sarl, della marca di trinciati per pipa  «Austin  Red»,  la
Diadema S.p.a. ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della
marca di sigari «Hoyo De Monterrey» e  la  British  American  Tobacco
Italia S.p.a. ha chiesto l'iscrizione nella  tariffa  di  vendita  al
pubblico della marca di trinciati per sigarette «Lucky  Strike  Gusto
Autentico»; 
  Viste le istanze con  le  quali  la  International  Tobacco  Agency
S.r.l. e la Gutab Trading S.r.l. hanno chiesto di variare  il  prezzo
di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati; 
  Considerato  che  occorre  inserire  un  nuovo  condizionamento  di
trinciati,  richiesto  per  l'iscrizione  in  tariffa  dalla  British
American Tobacco Italia S.p.a., nell'art. 2, primo comma, lettera  b)
del decreto direttoriale 22 febbraio 2002; 
  Considerato che occorre procedere, in  conformita'  alle  richieste
inoltrate dalle Societa' suindicate, ai sensi dell'art. 39-quater del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni ed  integrazioni,  all'inserimento  e  alla  variazione
dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella  tariffa
di vendita di cui alla tabella A) - sigarette - allegata  al  decreto
direttoriale del 30 settembre 2011, alla tabella B) - sigari -,  alla
tabella D) - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette, alla tabella E) - altri tabacchi da fumo - allegate  al
decreto direttoriale 16 settembre 2011 e alla tabella C) -  sigaretti
- allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'art. 2, primo comma, lettera b) del  decreto  direttoriale  22
febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del  decreto  direttoriale
25 febbraio 2011, e' aggiunto il condizionamento in scatola, busta  o
altro involucro da 15 grammi.