IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  103469  del  28  dicembre  2010,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono,  per
l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le  modalita'  cui
il  Dipartimento  del  Tesoro  dovra'  attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il Direttore Generale del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.398   del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'articolo 23, relativo  agli  operatori  specialisti  in
titoli di Stato italiani; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in
particolare  il  terzo  comma  dell'articolo   2,   come   sostituito
dall'articolo 2 della legge 11 novembre 2011, n. 182, con cui  si  e'
stabilito il limite massimo di emissione dei  prestiti  pubblici  per
l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
novembre 2011 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 50.850 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 25 agosto, 26 settembre e 26 ottobre
2011, con i quali e'  stata  disposta  l'emissione  delle  prime  sei
tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  5%,  con  godimento  1°
settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 28  dicembre  2010,  entrambi  citati  nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una settima  tranche  dei  buoni
del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e  scadenza
1° marzo 2022, di cui al decreto del 25 agosto 2011, altresi'  citato
nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni
stessi. L'emissione della predetta  tranche  viene  disposta  per  un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di
euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto del 25 agosto 2011 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione  ufficiale,  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.