IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale del 14 aprile  2011,  di  recepimento
della    direttiva    2011/14/UE    della    Commissione,    relativo
all'iscrizione,  fino  al  31  luglio  2021,  della  sostanza  attiva
profoxydim nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il regolamento (UE) n. 706/2011  della  Commissione,  recante
approvazione della suddetta attiva fino al 31 luglio  2021,  a  norma
del regolamento (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  e  che  ha  abrogato   la   direttiva   2011/14/UE   della
Commissione; 
  Visto in particolare l'allegato I al suddetto regolamento  (UE)  n.
706/2011 della Commissione, il quale dispone che la  sostanza  attiva
profoxydim puo' essere autorizzata come erbicida solo  sulla  coltura
del riso; 
  Tenuto conto che l'art.  2,  comma  1,  del  suddetto  regolamento,
stabilisce i termini entro cui gli Stati  membri  devono  adeguare  i
prodotti fitosanitari alle disposizioni riportate nella parte A delle
«disposizioni specifiche» dell'allegato I del regolamento stesso; 
  Considerato   che   l'Impresa   Basf   Italia   s.r.l.,    titolare
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario AURA (reg.  n.  11012)
registrato ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo
n. 194/1995, ha ottemperato a quanto previsto all'art.  2,  comma  1,
del regolamento di approvazione  della  sostanza  attiva  profoxydim,
trasmettendo l'etichetta adeguata alle nuove  condizioni  di  impiego
fissate per la sostanza attiva stessa; 
  Considerato  che  la  ri-registrazione  provvisoria  del   prodotto
fitosanitario AURA (reg. n. 11012) puo' essere concessa  fino  al  31
luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva
profoxydim; 
  Tenuto  conto  che  la  ri-registrazione  del   suddetto   prodotto
fitosanitario  e'  subordinata  alla  presentazione  di  un   dossier
conforme  alle  prescrizioni  dell'allegato   III   della   direttiva
91/414/CEE e che ora  figurano  nel  regolamento  (UE)  n.  545/2011,
nonche'  a  quelle  riportate  nella  parte  B  delle   «disposizioni
specifiche» dell'allegato I  al  regolamento  di  approvazione  della
sostanza attiva profoxydim; 
  Considerato che il riesame del fascicolo presentato,  avviene  alla
luce dei principi uniformi che ora figurano nel regolamento  (UE)  n.
546/2011; 
  Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31  luglio
2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza  attiva  come
specificato nell'allegato I  del  regolamento  (UE)  n.  704/2011  il
prodotto fitosanitario AURA (reg. n. 11012); 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il prodotto fitosanitario AURA (reg. n.  11012),  contenente  la
sostanza attiva profoxydim, e'  ri-registrato  provvisoriamente  alle
nuove condizioni d'impiego riportate nell'allegato I del  regolamento
(UE)  n.  706/2011,  fino  al  31  luglio  2021,  data  di   scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva stessa. 
  2. Sono fatti salvi, gli adempimenti e  gli  adeguamenti  stabiliti
dall'art. 2, comma 2,  del  suddetto  regolamento  che  prevedono  la
presentazione  di  un  fascicolo  conforme  ai   requisiti   di   cui
regolamento (CE) n.  545/2011,  ai  fini  del  riesame  del  prodotto
fitosanitario  stesso  secondo  i  principi  uniformi   di   cui   al
regolamento (CE) n. 546/2011 e tenuto conto anche delle  prescrizioni
riportate nella parte B  dell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.
706/2011.