IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 2011, di recepimento della direttiva 2011/14/UE della Commissione, relativo all'iscrizione, fino al 31 luglio 2021, della sostanza attiva profoxydim nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; Visto il regolamento (UE) n. 706/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta attiva fino al 31 luglio 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la direttiva 2011/14/UE della Commissione; Visto in particolare l'allegato I al suddetto regolamento (UE) n. 706/2011 della Commissione, il quale dispone che la sostanza attiva profoxydim puo' essere autorizzata come erbicida solo sulla coltura del riso; Tenuto conto che l'art. 2, comma 1, del suddetto regolamento, stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni riportate nella parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I del regolamento stesso; Considerato che l'Impresa Basf Italia s.r.l., titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario AURA (reg. n. 11012) registrato ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 194/1995, ha ottemperato a quanto previsto all'art. 2, comma 1, del regolamento di approvazione della sostanza attiva profoxydim, trasmettendo l'etichetta adeguata alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva stessa; Considerato che la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario AURA (reg. n. 11012) puo' essere concessa fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva profoxydim; Tenuto conto che la ri-registrazione del suddetto prodotto fitosanitario e' subordinata alla presentazione di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' a quelle riportate nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I al regolamento di approvazione della sostanza attiva profoxydim; Considerato che il riesame del fascicolo presentato, avviene alla luce dei principi uniformi che ora figurano nel regolamento (UE) n. 546/2011; Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come specificato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 704/2011 il prodotto fitosanitario AURA (reg. n. 11012); Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; Decreta: Art. 1 1. Il prodotto fitosanitario AURA (reg. n. 11012), contenente la sostanza attiva profoxydim, e' ri-registrato provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego riportate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 706/2011, fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa. 2. Sono fatti salvi, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui regolamento (CE) n. 545/2011, ai fini del riesame del prodotto fitosanitario stesso secondo i principi uniformi di cui al regolamento (CE) n. 546/2011 e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 706/2011.