IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27
ottobre 2011 relativo alla protezione transitoria accordata a livello
nazionale alla denominazione «Sale Marino di Trapani» per la quale e'
stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione
come indicazione geografica protetta;
Vista la nota del 7 novembre 2011, con la quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la
documentazione relativa alla domanda di registrazione della
denominazione «Sale Marino di Trapani» modificata in accoglimento
delle richieste della Commissione UE, che annulla e sostituisce
quella precedentemente trasmessa con la nota del 9 settembre 2011,
numero di protocollo 17003;
Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a
livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in
accoglimento delle richieste della Commissione UE;
Decreta:
Articolo unico
La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con decreto 28 settembre 2011 alla denominazione «Sale Marino di
Trapani» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione
europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, e'
riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di
produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari