IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993,  con  il  quale  e'
stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine   controllata   e
garantita  dei  vini  «Asti»  ed  e'  stato  approvato  il   relativo
disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono  state
apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Vista la domanda presentata Consorzio per la tutela  dell'Asti  per
il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Asti», munita del  parere  favorevole  della
stessa regione; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 12 agosto 2011; 
  Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte
della Societa' agricola semplice Castello del  Poggio,  con  sede  in
Vicenza, in merito alla citata proposta di  disciplinare,  intesa  ad
ottenere l'inserimento del comune di Asti, zone vocate, nella zona di
produzione; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 15 novembre
2011, con la quale e' stata respinta la citata istanza; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini  «Asti»  ed
all'approvazione del relativo disciplinare in conformita'  ai  pareri
ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine
controllata e  garantita  dei  vini  «Asti»,  approvato  con  decreto
ministeriale 29 novembre 1993, e successive modifiche, e'  sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui  disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.