IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2010, con il quale e' stato
modificato il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Ciro'»; 
  Vista la richiesta presentata dalla regione Calabria  con  nota  n.
165135 del 7 novembre 2011, per conto del Consorzio per la  tutela  e
la valorizzazione dei vini a DOC Ciro' e Melissa, intesa ad  ottenere
la  rettifica  dell'art.  6  del  citato  disciplinare,  al  fine  di
apportare  una  correzione  alle  caratteristiche  al  consumo  delle
tipologie di vino «bianco» e «rosato», in modo da indicare  anche  il
tipo di prodotto  abboccato,  cosi'  come  richiesto  dai  produttori
interessati  nella  relativa   richiesta   di   modifica   presentata
anteriormente al 1° agosto 2009, per le quali deve essere  rispettato
il tenore  di  zuccheri  residui  previsto  dalla  vigente  normativa
comunitaria; 
  Ritenuta accoglibile la predetta richiesta e,  pertanto,  di  dover
apportare la conseguente  rettifica  al  richiamato  disciplinare  di
produzione; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  A titolo di rettifica dell'art. 6 del  disciplinare  di  produzione
dei vini a denominazione di origine  controllata  «Ciro'»,  approvato
con il  decreto  ministeriale  del  9  dicembre  2010  richiamato  in
premessa, le caratteristiche  al  consumo  delle  tipologie  di  vino
«bianco» e «rosato» sono sostituite con le seguenti: 
    «"Ciro'" bianco: 
  colore:  giallo  paglierino  piu'  o  meno  intenso  con  eventuali
riflessi verdognoli; 
  odore: armonico, gradevole; 
  sapore: da secco ad abboccato, armonico, delicato, caratteristico; 
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; 
  acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
  estratto non riduttore minimo 16 g/l. 
    "Ciro'" rosato: 
  colore: rose' piu' o meno intenso; 
  odore: delicato e vinoso; 
  sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico e gradevole; 
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol; 
  acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
  estratto non riduttore minimo 17 g/l.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 novembre 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari