IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2010, con il quale e' stato
modificato il disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Ciro'»;
Vista la richiesta presentata dalla regione Calabria con nota n.
165135 del 7 novembre 2011, per conto del Consorzio per la tutela e
la valorizzazione dei vini a DOC Ciro' e Melissa, intesa ad ottenere
la rettifica dell'art. 6 del citato disciplinare, al fine di
apportare una correzione alle caratteristiche al consumo delle
tipologie di vino «bianco» e «rosato», in modo da indicare anche il
tipo di prodotto abboccato, cosi' come richiesto dai produttori
interessati nella relativa richiesta di modifica presentata
anteriormente al 1° agosto 2009, per le quali deve essere rispettato
il tenore di zuccheri residui previsto dalla vigente normativa
comunitaria;
Ritenuta accoglibile la predetta richiesta e, pertanto, di dover
apportare la conseguente rettifica al richiamato disciplinare di
produzione;
Decreta:
Articolo unico
A titolo di rettifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Ciro'», approvato
con il decreto ministeriale del 9 dicembre 2010 richiamato in
premessa, le caratteristiche al consumo delle tipologie di vino
«bianco» e «rosato» sono sostituite con le seguenti:
«"Ciro'" bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con eventuali
riflessi verdognoli;
odore: armonico, gradevole;
sapore: da secco ad abboccato, armonico, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16 g/l.
"Ciro'" rosato:
colore: rose' piu' o meno intenso;
odore: delicato e vinoso;
sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 17 g/l.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari