IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  31
dicembre 2002, n. 305; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo  1998,
n. 71, supplemento ordinario; 
  Visto l'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n.  311
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"; 
  Visto il D.M. 22 giugno 2004, n. 182, Regolamento recante regime di
aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei  capitali  alle  imprese
agricole ed agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
22 luglio 2004, n. 170; 
  Visto l'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  27  maggio
2005, n. 100 con il quale sono stati estesi al settore della pesca  e
dell'acquacoltura gli interventi previsti dall'articolo  66  comma  3
della citata legge n. 289/ 2002; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento e  modernizzazione  del  settore  agricolo»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137; 
  Visti gli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio  nelle  piccole  e
medie imprese" 2006/C 194/02; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la Decisione della Commissione  europea  C(2010)7917  del  11
novembre 2010, con la quale il regime di aiuti n.  136/2010  relativo
al  capitale  di   rischio   a   favore   delle   PMI   nei   settori
dell'agricoltura, della pesca e della produzione alimentare e'  stato
ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi  dell'art.  107,
paragrafo 3, lettera c), del TFUE; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3654/2011, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  13
gennaio 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con lettera n. 2103 del 7 marzo 2011; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
    1) per  «capitale  proprio»  (equity)  si  intende  la  quota  di
partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni  emesse  per
gli investitori; 
    2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il
cui rendimento per colui che li detiene si  basa  principalmente  sui
profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria  e  che  non  sono
garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese; 
    3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity)  si
intende l'investimento nel capitale  proprio  o  in  quasi-equity  di
societa' non quotate in borsa, compreso il venture capital; 
    4) per «seed capital» si intende il  finanziamento,  prima  della
fase start-up,  concesso  per  studiare,  valutare  e  sviluppare  un
progetto iniziale; 
    5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso  a
imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a
livello commerciale e non stanno ancora generando  profitto,  per  lo
sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale; 
    6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il
finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una societa'
che puo' o meno andare in  pari  o  produrre  utile,  allo  scopo  di
aumentare la capacita' produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato
o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                
              Si riporta il testo dell'articolo  66  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289: 
              "Art. 66. Sostegno della filiera agroalimentare. 
              1. Al fine di favorire l'integrazione  di  filiera  del
          sistema agricolo e agroalimentare e  il  rafforzamento  dei
          distretti  agroalimentari,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  nel   rispetto   della
          programmazione regionale,  di  concerto  con  il  Ministero
          dello sviluppo economico, promuove, nel limite  finanziario
          complessivo  fissato  con   deliberazione   del   CIPE   in
          attuazione degli articoli 60 e 61 della  presente  legge  e
          nel rispetto dei criteri di riparto territoriale  stabiliti
          dalla medesima deliberazione del CIPE,  ovvero  nei  limiti
          finanziari fissati dall'articolo 1, comma 354, della  legge
          30 dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,
          nonche' dagli eventuali altri stanziamenti  previsti  dalla
          legge, contratti di filiera  e  di  distretto  a  rilevanza
          nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese  le
          forme  associate  di  cui  all'articolo   5   del   decreto
          legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  finalizzati  alla
          realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere
          interprofessionale,  in  coerenza  con   gli   orientamenti
          comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura. 
              2.  I  criteri,  le  modalita'  e  le   procedure   per
          l'attuazione delle  iniziative  di  cui  al  comma  1  sono
          definiti con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          e  forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              3. Al fine  di  facilitare  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese agricole e  agroalimentari,
          con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,   e'   istituito   un   regime   di   aiuti
          conformemente  a   quanto   disposto   dagli   orientamenti
          comunitari in materia di  aiuti  di  Stato  in  agricoltura
          nonche'  dalla  comunicazione   della   Commissione   delle
          Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
          aiuti di Stato e  capitale  di  rischio,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficialedelle  Comunita'  europee  C/235  del  21
          agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  86,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata  nella  G.U.  31
          dicembre 2004, n. 306, S.O.: 
              "86. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma
          3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la  dotazione  del
          Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal
          regolamento di cui al D.M.  22  giugno  2004,  n.  182  del
          Ministro  delle  politiche   agricole   e   forestali,   e'
          incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di euro. ". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori  disposizioni
          per  la  modernizzazione  dei   settori   della   pesca   e
          dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza  e
          del controllo della pesca marittima, a norma  dell'articolo
          1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella
          G. U. 14 giugno 2005, n. 136: 
              "Art. 3. Sostegno alla filiera ittica. 
              1. I  contratti  di  filiera  previsti  e  disciplinati
          dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si
          applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese
          le forme associate. 
              2.  I  criteri,  le  modalita'  e  le   procedure   per
          l'attuazione delle iniziative  di  cui  al  comma  1,  sono
          definiti con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          e  forestali  o  del  Sottosegretario  di  Stato  delegato,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. 
              3. L'articolo 2, comma 5, del  decreto  legislativo  18
          maggio 2001, n. 226, cosi' come modificato dall'articolo  6
          del  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,   e'
          sostituito dal seguente: 
                «5. Fatte salve le piu'  favorevoli  disposizioni  di
          legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
          agricolo e  le  imprese  di  acquacoltura  sono  equiparate
          all'imprenditore ittico.». 
              4. Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma  3,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' esteso, nei limiti
          dell'autorizzazione  di  spesa  ivi  prevista,  anche  alle
          imprese della pesca e dell'acquacoltura.  Con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole e  forestali,  di  natura
          non  regolamentare,   sentita   la   Commissione   di   cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004,  e'
          integrato il regolamento di cui al D.M. 22 giugno 2004,  n.
          182 del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          relativamente alle modalita' di intervento in favore  delle
          imprese della pesca e dell'acquacoltura.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  17,  commi  3  e  4,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri),  pubblicata  nella  G.  U.  12
          settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.".