IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Paul Elena, nata il 2  maggio  1972  a
Aiud (Romania), cittadina  romena,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 206/07  di  «Asistenta  Sociala»
rilasciato nell'ottobre 2010 dal «Colegiul National  al  Asistentilor
Sociali din Romania» ai fini dell'accesso all'albo degli  «assistenti
sociali -  sezione  A»  e  l'  esercizio  in  Italia  della   omonima
professione; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264,  che  adotta
il regolamento di  cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di assistente sociale; 
  Considerato che ha conseguito  il  titolo  accademico  «Diploma  de
Licenta profilul Teologie, specializarea  Teologie  Greco-Catolica  -
Asistenta sociala» presso la «Universitatea  Babes  Bolyai  din  Cluj
Napoca» nel giugno 1995; 
  Rilevato che nella  conferenza  di  servizi  nella  seduta  del  16
settembre 2011 si e' espresso parere negativo per l'iscrizione  nella
sezione   A   dell'albo   italiano,    in    quanto    il    percorso
accademico-professionale   documentato   dalla   sig.ra    Paul    e'
essenzialmente un corso in teologia, e pertanto non e'  assolutamente
paragonabile a quello richiesto in Italia; 
  Rilevato che detto percorso e' adeguato ai  fini  della  iscrizione
nella  sezione  B  dell'albo  degli   assistenti   sociali   ma,   in
considerazione del fatto che la  formazione  documentata  e'  carente
rispetto  a  quella  richiesta  all'assistente  sociale  junior,   ha
evidenziato la necessita' di applicare delle misure compensative; 
  Considerato il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  del
Consiglio Nazionale degli assistenti sociali; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Paul Elena, nata il 2 maggio  1972  a  Aiud  (Romania),
cittadina romena, riconosciuto il titolo di «Asistenta Sociala» quale
titolo valido  per  l'iscrizione  nella  sezione  B  dell'albo  degli
«assistenti  sociali»  e  l'esercizio   in   Italia   della   omonima
professione. 
  La richiesta presentata ai fini  dell'iscrizione  nella  sezione  A
dell'albo degli assistenti sociali e' respinta. 
  Il  riconoscimento  ai  fini  della  iscrizione  nella  sezione   B
dell'albo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale
oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per  un  periodo
di sei mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o  privata,
nella  quale  l'assistente  sociale  supervisore  svolga  compiti  di
direzione, coordinamento e gestione del  personale  sociale  e  delle
attivita' del servizio sociale. 
  La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente,  si
compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana e  vertera'
sulle seguenti materie: 1) Teoria, Metodi  e  Tecniche  del  Servizio
sociale, 2) Principi e Fondamenti del Servizio sociale. 
  La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio  nazionale  degli  assistenti  sociali
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale,  si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  all'interessata,  al  recapito  da  questa  indicato   nella
domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli assistenti sociali. 
  Il  tirocinio  di  adattamento:  ove  oggetto   di   scelta   della
richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze  di
base, specialistiche e professionali sulle materie sopra indicate. 
  La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in  carta
legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. 
  Il Consiglio nazionale  vigilera'  sull'effettivo  svolgimento  del
tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. 
    Roma, 21 novembre 2011  
 
                                     Il direttore generale: Saragnano