IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede  che  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il
parere del Ministero della salute, determina il numero dei  posti  da
assegnare  a  ciascuna  scuola  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia; 
  Visti i decreti 1° agosto 2005 e  17  febbraio  2006,  relativi  al
riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria; 
  Visti i decreti 29 marzo 2006 e 22 gennaio 2008,  emanati  d'intesa
con il Ministero della salute, con i quali sono  stati  definiti  gli
standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  province  autonome
di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della
Conferenza Stato-regioni, sulla determinazione del numero globale dei
medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e  sui
contingenti dei contratti di formazione  specialistica  da  assegnare
alle scuole di specializzazione mediche per  il  triennio  accademico
2008/2009-2010/2011, ai sensi dell'art.  35,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 368/1999; 
  Visto il decreto del Ministero della salute, adottato  di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, universita'  e  ricerca  e  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  in  data  21  luglio  2011,
concernente il fabbisogno annuo  di  medici  specialisti  da  formare
nelle scuole di specializzazione  per  l'anno  accademico  2010/2011,
pari a 8.848 unita', e la determinazione del numero  complessivo  dei
contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo  anno
accademico, pari a complessivi 5.000, con la conseguente ripartizione
per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; 
  Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2011, con  il  quale  si  e'
provveduto  all'assegnazione  di   5000   contratti   di   formazione
specialistica alle scuole di specializzazione universitarie ai  sensi
del predetto decreto legislativo n. 368/1999; 
  Visti  in  particolare   l'art.   3   del   summenzionato   decreto
ministeriale e la nota ministeriale n. 892 del  31  marzo  2011,  che
prevedono   che   sia   disposta,   con   provvedimento   successivo,
l'assegnazione dei posti aggiuntivi a  finanziamento  regionale  e  a
finanziamento comunque acquisito dalle universita'; 
  Rilevata l'opportunita' di  soddisfare  le  esigenze  rappresentate
dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche'
quelle  derivanti   da   finanziamenti   comunque   acquisiti   dalle
universita', cosi' come previsto nel decreto  ministeriale  31  marzo
2011; 
  Ritenuto di dover rettificare meri errori materiali riscontrati nel
decreto ministeriale 31 marzo 2011,  immediatamente  comunicati  alle
universita' interessate con note nn. 915 e 997, rispettivamente del 4
aprile 2011 e del 18 aprile 2011; 
  Vista  la  nota  n.  10023  dell'11  maggio  2011,  con  la   quale
l'Universita' di Cagliari comunica di non aver  bandito  il  concorso
per la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica  in  quanto
priva  di  docenti  di  ruolo  del  settore  scientifico-disciplinare
MED/20; 
  Vista la nota prot. 33274 del 21 giugno  2011  dell'Universita'  di
Padova, che chiede l'assegnazione di  posti  resisi  disponibili  per
mancanza di idonei nelle graduatorie, tenuto conto che e'  la  citata
Universita' e' sede amministrativa di altre sette universita'; 
  Vista la nota prot. 35846 del 21 giugno  2011  dell'Universita'  di
Messina, che comunica che uno dei sei posti assegnati alla scuola  di
specializzazione in ortopedia e traumatologia non e' stato utilizzato
per mancanza di idonei; 
  Vista la nota dell'Universita' «La Sapienza»  prot.  42383  del  22
giugno 2011, con la quale viene richiesto un posto supplementare  per
la scuola di  specializzazione  in  ortopedia  e  traumatologia,  non
essendo stata ancora pubblicata la graduatoria del relativo concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  l'anno  accademico  2010/2011  il  numero  di  medici   da
ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica
finanziati  dalle  regioni  o  derivanti  da  finanziamenti  comunque
acquisiti dalle universita', e' stabilito, secondo quanto  comunicato
dagli  atenei,  nella  tabella  allegata,   che   costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
  2. I medici extracomunitari non abitualmente residenti  in  Italia,
in possesso del riconoscimento, tramite il  Ministero  della  salute,
dell'abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine e con
borsa di studio finanziata dal  proprio  governo,  o  da  istituzioni
italiane  o  straniere  riconosciute  idonee,  sono  indicati   nella
richiamata tabella,  secondo  quanto  comunicato  al  riguardo  dalle
universita'.