IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in
particolare, gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ed, in
particolare, l'articolo 13;
Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle
procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori,
e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al
sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16
aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle
cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
giugno 2009, n. 7, recante determinazione dell'ambito dei singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei
criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica,
nonche' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) codice: codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) materiale militare: materiale specificatamente progettato o
adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma,
munizioni o materiale bellico;
c) materiale sensibile, lavori sensibili e servizi sensibili:
materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano,
richiedono o contengono informazioni classificate ai sensi della
legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7;
d) informazioni classificate: qualsiasi informazione o materiale,
a prescindere da forma, natura o modalita' di trasmissione, alla
quale e' stato attribuito un determinato livello di classificazione
di sicurezza o un livello di protezione e che, nell'interesse della
sicurezza nazionale e ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124,
concernente il sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, richieda
protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione,
divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non
autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio;
e) governo: il governo statale, regionale o locale di uno Stato
membro o di un Paese terzo;
f) crisi: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un Paese
terzo nella quale si e' verificato un evento dannoso che superi
chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e
in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la
salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori
immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per
la popolazione. Si considerano «crisi» anche le situazioni in cui il
verificarsi di un siffatto evento dannoso e' considerato imminente. I
conflitti armati e le guerre sono considerati «crisi»;
g) ciclo di vita: tutte le possibili fasi relative ad un
prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale,
produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione,
logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento. Tali fasi
comprendono, ad esempio, studi, valutazione, deposito, trasporto,
integrazione, assistenza, smantellamento, distruzione e tutti gli
altri servizi connessi al progetto originario;
h) ricerca e sviluppo: tutte le attivita' comprendenti la ricerca
di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale il quale
comprende l'attivita' basata sulle conoscenze esistenti ottenute
dalla ricerca e dall'esperienza pratica, in vista dell'inizio della
produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, della messa in
atto di nuovi processi, sistemi e servizi o di migliorare
considerevolmente quelli che gia' esistono. Lo sviluppo sperimentale
puo' comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a
dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un
nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo.
«Ricerca e sviluppo» non comprende la costruzione e la qualificazione
di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale,
progettazione o produzione industriale;
i) procedure ristrette: le procedure alle quali ogni operatore
economico puo' chiedere di partecipare ed in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni
appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente decreto;
l) contratti sotto soglia: i contratti il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore alle
soglie di cui all'articolo 10 e che non rientrano nel novero dei
contratti esclusi;
m) sicurezza degli approvvigionamenti: la capacita' dello Stato
di garantirsi l'acquisizione di forniture e servizi di cui
all'articolo 2, in quantita' tali da permettere l'assolvimento dei
propri impegni nel campo della difesa e della sicurezza;
n) documentazione dell'appalto: include bandi di gara, capitolati
d'oneri, documenti descrittivi e di supporto;
o) contratti di servizi: i contratti diversi da quelli
riguardanti lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei
servizi di cui agli allegati I e II;
p) lavori e servizi per fini specificatamente militari: i lavori
e i servizi del Ministero della difesa, necessari per l'espletamento
dell'attivita' operativa delle Forze armate, in Italia e all'estero,
comprese l'attivita' logistica e l'attivita' addestrativa connesse a
esigenze operative all'estero.
2. Ove compatibili o non derogate, si applicano le definizioni di
cui all'articolo 3 del codice.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2009), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2010, n. 146, S. O.
- Il testo dell'articolo 13 della legge 4 febbraio
2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
37, cosi' recita:
"Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.".
- La direttiva 2009/81/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
20 agosto 2009, n. L 216.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Norme relative al
sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
nuova disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 giugno 2009, n. 7 (Determinazione dell'ambito dei
singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di
classifica, dei criteri di individuazione delle materie
oggetto di classifica, nonche' dei modi di accesso nei
luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza
della Repubblica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2009, n. 154.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
163 del 2006, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla citata legge n. 124 del 2007,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 7 del 2009, si veda nelle
note alle premesse.