IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a  norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286»  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; 
  Visto, in particolare, l'art.  49  relativo  al  riconoscimento  di
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali; 
  Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di  detto  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328, concernente «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza in data 30 dicembre  2010,  corredata  da  relativa
documentazione, con la quale la sig.ra Lapusneanu  Cristina,  nata  a
Durlesti  -  Repubblica  Moldova  il  giorno  3  dicembre  1979,   di
cittadinanza moldava e  rumena,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del
titolo denominato  «Diplomă  de  studii  superioare  universitare  de
licentă», corso di laurea in  «Psihologie»,  rilasciato  in  data  25
giugno 2001 dalla «Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Greangă"» di
Chisinau (Repubblica Moldova), ai  fini  dell'esercizio,  in  Italia,
della  professione  di  psicologo  sezione  B  (dottore  in  tecniche
psicologiche); 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
  Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso questo Ministero in data 19 settembre  2011,  si  e'  ritenuto
sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in  questione
senza attribuzione di misura compensativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Diplomă de studii superioare  universitare  de  licentă»,  corso  di
laurea in «Psihologie», rilasciato  in  data  25  giugno  2001  dalla
«Universitatea  Pedagogică  de  Stat  "Ion  Greangă"»   di   Chisinau
(Repubblica Moldova) alla sig.ra Lapusneanu Cristina, nata a Durlesti
- Repubblica Moldova il  giorno  3  dicembre  1979,  di  cittadinanza
moldava  e  rumena,   e'   riconosciuto   quale   titolo   abilitante
all'esercizio, in Italia, della professione di  dottore  in  tecniche
psicologiche. 
  2. La dott.ssa Lapusneanu Cristina  e',  pertanto,  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia  la  professione  di   dottore   in   tecniche
psicologiche, previa iscrizione  all'albo  degli  psicologi,  sez.  B
dell'ordine territorialmente competente, che accerta  la  conoscenza,
da parte dell'interessata, della lingua  italiana  e  delle  speciali
disposizioni che  regolano  l'esercizio  professionale  in  Italia  e
provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  qualora  il
sanitario non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale,  perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi