IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ridurre con
effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le
attivita' di traduzione delle persone detenute da parte delle forze
di polizia;
Ritenuta pertanto la necessita' ed urgenza di introdurre modifiche
alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio
direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al
luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio
delle persone detenute;
Ritenuta altresi' la necessita' ed urgenza di innalzare il limite
di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e
della difesa;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico
ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida
le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di
cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non puo' essere condotto nella casa
circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito, ne' presso
altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo
disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilita' di
altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui e' stato
eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o
per altre specifiche ragioni di necessita'.».