IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" e, in particolare, l'art. 15, comma 16 che prevede la possibilita' per i diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 di conseguire l'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria mediante la frequenza di percorsi formativi attivati dalle facolta' di scienze della formazione e da altre facolta' autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad attivare il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente "Norme in materia di accessi ai corsi universitari"; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parita' scolastica; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 concernente "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e, in particolare l'art. 1, comma 3; Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8 "Programma di esame concorso magistrale"; Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 "Programma di esame dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale"; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; Ritenuta la necessita' di definire le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai percorsi riservati ai soggetti di cui all'art. 15, comma 16, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; Decreta: Art. 1 1. Le facolta' di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, di seguito denominato decreto, possono attivare, ai sensi dell'art. 15, comma 16 del medesimo decreto, distinti percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna, ovvero nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. 2. L'ammissione a ciascun percorso e' subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui all'art. 2. 3. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'art. 2 del decreto. La tabella A definisce i crediti formativi e i risultati di apprendimento da raggiungere, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto, ovvero: a. l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", di seguito denominato QCER adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione ed e' svolta rispettivamente dagli Atenei o certificata da Enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero tramite Istituzioni appositamente incaricate, dai Governi dei Paesi nei quali la lingua inglese e' lingua ufficiale; b. l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacita' di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali, i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita'; c. l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni e delle competenze didattiche atte a favorire gli apprendimenti degli alunni con Disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre, 2010, n. 170. 4. Il corso e' superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'art. 9. 5. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sara' recuperato tramite attivita' on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento. 6. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attivita' laboratoriali e le attivita' di tirocinio diretto e indiretto, e' espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti. 7. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante per il rispettivo grado di scuola e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. 8. La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento. 9. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.