IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente  il  regolamento
sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e  delle  modalita'
della   formazione   iniziale   degli   insegnanti    della    scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado" e, in particolare, l'art.  15,  comma  16  che
prevede  la  possibilita'  per   i   diplomati   che   hanno   titolo
all'insegnamento nella scuola materna e nella  scuola  elementare  ai
sensi del decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  10  marzo
1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 di
conseguire l'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola
primaria mediante la frequenza di percorsi formativi  attivati  dalle
facolta' di scienze della formazione e da altre facolta'  autorizzate
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  ad
attivare il corso  di  laurea  magistrale  per  l'insegnamento  nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica  istruzione  10  marzo
1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli  ordinamenti
didattici universitari"; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate" e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  Testo  unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente "Norme in  materia
di accessi ai corsi universitari"; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parita' scolastica; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme  in  materia  di
disturbi specifici di  apprendimento  in  ambito  scolastico"  e,  in
particolare l'art. 5; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59  recante  la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89 concernente "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico   della   scuola   dell'infanzia   e   del   primo    ciclo
dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133" e, in particolare l'art. 1, comma 3; 
  Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8  "Programma  di
esame concorso magistrale"; 
  Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 "Programma  di
esame   dei   concorsi   per   il   conseguimento   dell'abilitazione
all'insegnamento nella  scuola  materna  e  per  l'accesso  ai  ruoli
provinciali del personale docente della scuola materna statale"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270  "Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
  Ritenuta la necessita' di definire  le  modalita'  ed  i  contenuti
delle prove di ammissione ai percorsi riservati ai  soggetti  di  cui
all'art. 15, comma 16,  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le facolta' di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249, di seguito denominato decreto,  possono  attivare,  ai  sensi
dell'art. 15,  comma  16  del  medesimo  decreto,  distinti  percorsi
formativi     finalizzati     esclusivamente     al     conseguimento
dell'abilitazione  per  la  scuola  dell'infanzia  o  per  la  scuola
primaria destinati ai diplomati  che  hanno  titolo  all'insegnamento
nella scuola materna, ovvero nella scuola  elementare  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  10  marzo   1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. 
  2. L'ammissione a ciascun percorso e' subordinata al superamento di
una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui all'art. 2. 
  3. Il percorso prevede il conseguimento  di  60  crediti  formativi
finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'art.  2  del
decreto. La tabella A definisce i crediti formativi e i risultati  di
apprendimento da raggiungere, con particolare  riferimento  a  quanto
disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto, ovvero: 
    a. l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese
di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento  per
le  lingue",  di  seguito  denominato  QCER  adottato  nel  1996  dal
Consiglio d'Europa. La  valutazione  o  la  certificazione  di  dette
competenze   costituisce   requisito   essenziale   per    conseguire
l'abilitazione  ed  e'  svolta   rispettivamente   dagli   Atenei   o
certificata   da   Enti   certificatori   formalmente   riconosciuti,
direttamente ovvero tramite Istituzioni appositamente incaricate, dai
Governi dei Paesi nei quali la lingua inglese e' lingua ufficiale; 
    b.  l'acquisizione  delle  competenze  digitali  previste   dalla
raccomandazione del Parlamento europeo e del  Consiglio  18  dicembre
2006. In particolare dette competenze  attengono  alla  capacita'  di
utilizzo dei linguaggi multimediali  per  la  rappresentazione  e  la
comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali
e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e  dei  laboratori
virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni
con bisogni educativi speciali, i contenuti  digitali  devono  essere
definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita'; 
    c. l'acquisizione delle competenze  didattiche  atte  a  favorire
l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto
disposto  dalla  legge  5  febbraio  1992,  n.   104   e   successive
modificazioni e integrazioni e delle  competenze  didattiche  atte  a
favorire gli apprendimenti degli alunni  con  Disturbi  specifici  di
apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre, 2010, n. 170. 
  4. Il  corso  e'  superato  con  il  conseguimento  di  60  crediti
formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi,  ed  a
seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'art. 9. 
  5. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10%  di  ciascun
insegnamento.  Il  monte  ore  relativo  sara'   recuperato   tramite
attivita' on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento. 
  6. La  valutazione,  che  riguarda  sia  gli  insegnamenti  sia  le
attivita'  laboratoriali  e  le  attivita'  di  tirocinio  diretto  e
indiretto, e' espressa in trentesimi. Per accedere all'esame  finale,
i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore  a  18/30,
le valutazioni riferite agli insegnamenti. 
  7. Il percorso si conclude con un esame  avente  valore  abilitante
per il rispettivo grado di scuola e che consiste  nella  redazione  e
nella discussione di un elaborato originale, di cui  e'  relatore  un
docente  del  percorso,  che  coordini   l'esperienza   professionale
pregressa con le competenze acquisite. 
  8. La commissione di  abilitazione  e'  composta  dai  docenti  del
percorso e da un  rappresentante  designato  dall'ufficio  scolastico
regionale. Il punteggio complessivo, espresso  in  centesimi,  e'  il
voto di abilitazione all'insegnamento. 
  9.  Un  risultato  inferiore  a  60  centesimi  comporta   il   non
conseguimento dell'abilitazione.