IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare gli articoli 1 e 5, i quali, prevedono, tra l'altro, rispettivamente, il campo di applicazione del decreto medesimo e i termini attuativi per la sostituzione dei dispositivi non muniti di marcatura CE gia' installati; Considerato che, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono state rideterminate la disciplina e le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e, pertanto, si rende necessario modificare il campo di applicazione del richiamato decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004; Considerato, altresi', che la sostituzione degli accessori, compresi i dispositivi di apertura, delle porte del tipo resistenti al fuoco installate lungo le vie di esodo, necessita, anche sulla base di osservazioni formulate dagli operatori di settore, di un approfondimento tecnico in ordine al mantenimento delle prestazioni di resistenza al fuoco delle porte medesime; Tenuto conto dello sviluppo della regola dell'arte nel settore della manutenzione dei predetti dispositivi e delle porte lungo le vie di esodo, in ordine alla quale e' prevista l'emanazione della specifica norma UNI; Ritenuto che, a tal fine, occorre differire il termine per la sostituzione dei dispositivi per l'apertura delle porte gia' installate lungo le vie di esodo, previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004; Visto il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, espresso nella riunione n. 305 del 5 luglio 2011, ad un differimento di ventiquattro mesi; Ritenuto, infine, che, per assicurare il mantenimento della funzionalita' originaria dei dispositivi per l'apertura delle porte gia' installate lungo le vie di esodo per ulteriori ventiquattro mesi, si rende opportuno un rafforzamento delle misure previste dal richiamato decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004; Decreta: Art. 1 1. All'art. l del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».