IL MINISTRO 
 
 
    VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249  recante   "Regolamento
concernente: definizione  della  disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
del'infanzia, della scuola primaria  e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo  2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" ed, in particolare, l'articolo 14 che
prevede l'istituzione di corsi, nelle universita', di perfezionamento
per l'insegnamento  di  una  disciplina  non  linguistica  in  lingua
straniera nelle scuole; 
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e  in  particolare  l'articolo  4,  comma  3,  che  prevede  che
"nell'ambito dell'autonomia  didattica  possono  essere  programmati,
anche sulla base degli interessi manifestati dagli  alunni,  percorsi
formativi  che  coinvolgono  piu'  discipline  e  attivita'   nonche'
insegnamenti in lingua straniera in attuazione di  intese  e  accordi
internazionali"; 
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n.
89 recante "Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133"; 
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio  2010
n.  76  recante  "Regolamento  concernente   la   struttura   ed   il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario  e   della   ricerca   (ANVUR),   adottato   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286"; 
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.
87  "Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli   istituti
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n.133"; 
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010
n.88 "Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti
tecnici, a norma dell'articolo 64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133"; 
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.
89  "Regolamento  recante   revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei, a norma dell'articolo 64,  comma
4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"  e  in  particolare
l'articolo 10, comma 6; 
 
    VISTO il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28
settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di
musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi  biennali  di
secondo livello, ad indirizzo didattico; 
 
    VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione,  nelle
accademie di belle arti, dei corsi biennali di  secondo  livello,  ad
indirizzo didattico; 
 
    VISTO il "Quadro Comune Europeo di  Riferimento  per  le  lingue"
pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa; 
 
    ACQUISITO il parere del Consiglio  universitario  nazionale  reso
nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011, ne recepisce
i  suggerimenti  in  merito  alla  riformulazione  di  alcuni   commi
dell'articolo 7; 
 
    RITENUTO altresi' di non doversi adeguare al predetto  parere  in
merito all'ampliamento ordinamentale delle attivita'  in  copresenza,
ma riconoscendo invece l'opportunita' di  una  diversa  distribuzione
degli ambiti disciplinari, attraverso la correzione della  tabella  B
allegata al presente decreto  e  la  possibilita'  di  una  eventuale
diversa distribuzione dei crediti  demandandola  all'autonomia  degli
Atenei, ai fini di rispondere alle osservazioni fatte; 
 
    ACQUISITO  il  parere  del  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione reso nel corso dell'adunanza svoltasi in  data  19  luglio
2011 e  recependone  i  suggerimenti  in  ordine  a  un  piu'  chiaro
coinvolgimento del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e
coreutica attraverso l'introduzione di un apposito comma,  nonche'  a
una migliore definizione delle procedure di valutazione dei  percorsi
che tiene conto del quadro normativo vigente e dei compiti  assegnati
all'Agenzia nazionale di  valutazione  del  sistema  universitario  e
ritenendo altresi' i criteri vincolanti per la prima attivazione  dei
percorsi ampiamente soddisfacenti; 
 
    RITENUTO di non doversi adeguare al  predetto  parere  in  ordine
alla   definizione   da   parte   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  dei  contingenti  e  delle  prove
selettive,  visto  che  il  decreto  del   Ministro   dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249  delimita,
all'articolo 5,  i  percorsi  che  prevedono  la  programmazione  dei
contingenti  da  parte  del  Ministero  e  visto  che  si   considera
sufficiente la previsione del doppio requisito di accesso  costituito
dall'abilitazione e dal possesso di una certificazione linguistica di
Livello C1, demandando alle universita',  sulla  base  della  offerta
formativa, una  ulteriore  selezione  degli  accessi  e  le  relative
modalita'; 
 
                               DECRETA 
 
                             Articolo 1 
                              (Oggetto) 
 
1.  I  corsi  di  cui  al  presente  decreto  sono   finalizzati   al
conseguimento del certificato attestante le acquisite competenze  per
l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera,
di  seguito  denominato  CLIL  (Content   and   Language   Integrated
Learning),  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n.249. 
 
                             Articolo 2 
                             (Finalita') 
 
1. Le finalita' dei corsi e il profilo del docente  certificato  CLIL
sono definiti nell'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
presente decreto. 
 
                             Articolo 3 
                       (Attivazione dei corsi) 
 
1. I corsi sono definiti  dai  regolamenti  didattici  di  ateneo  in
conformita' ai  criteri  stabiliti  dal  presente  decreto.  La  loro
attivazione, da parte delle universita',  anche  in  convenzione  tra
loro,  e'  subordinata  a  specifica  autorizzazione   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca.   I   corsi
indirizzati a docenti in possesso di abilitazione  in  discipline  la
cui formazione iniziale e' di competenza delle istituzioni  dell'Alta
formazione artistica, musicale  e  coreutica  (AFAM),  ai  sensi  del
decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
10 settembre 2010, n. 249, del decreto del Ministro  dell'universita'
e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 e del decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004,  n.
82, sono attivati attraverso specifica convenzione tra universita'  e
le istituzioni AFAM, la quale convenzione  prevede  l'erogazione  dei
crediti formativi universitari inerenti i settori della disciplina da
veicolare da parte delle istituzioni AFAM. 
2. L'ateneo definisce il contingente dei partecipanti a ciascun corso
e le modalita'  di  selezione  per  l'ammissione,  fermo  restando  i
requisiti di cui all'articolo 4. 
3. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio  2010,   n.76,   di   specifiche   proposte   al   riguardo,
l'attivazione dei corsi  e'  autorizzata  in  presenza  dei  seguenti
requisiti: 
 
a. proposta  didattica  conforme  ai  contenuti  degli  allegati  del
presente provvedimento; 
b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I  o
II fascia il quale abbia nel curriculum competenze specifiche di tipo
linguistico, metalinguistico e didattico sulla metodologia CLIL; 
c. attivita' formative affidate a docenti universitari di  discipline
linguistiche e glottodidattiche; a docenti  universitari  di  settori
scientifico-disciplinari delle  discipline  da  veicolare  competenti
nella lingua straniera e a docenti di scuola  secondaria  di  secondo
grado ovvero esperti  con  comprovata  esperienza  nella  metodologia
CLIL; 
d. progettazione di percorsi, all'interno delle attivita'  formative,
finalizzati all'applicazione  delle  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione (TIC) nell'ambiente formativo CLIL; 
e. utilizzo in qualita' di tutor di docenti di scuola  secondaria  di
secondo grado con comprovata esperienza nella metodologia CLIL; 
f. convenzioni con le istituzioni scolastiche del  sistema  nazionale
di istruzione comprese nell'elenco di cui all'articolo 12 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  10
settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attivita' di  tirocinio,  ove
siano in corso attivita' in CLIL. 
4. Entro dodici mesi dalla propria effettiva  operativita'  acquisita
con la completa costituzione dei propri organi,  l'Agenzia  nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca  di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio  2010,  n.76
(ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo  svolgimento  dei
corsi autorizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo, propone
al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione  e  l'attivazione
dei corsi di cui all'articolo 1 e i criteri e le metodologie  per  la
valutazione  dei  medesimi,  da  adottare  con   successivo   decreto
ministeriale. 
 
                             Articolo 4 
                            (Destinatari) 
 
1. I corsi sono riservati a  docenti  in  possesso  dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria di  secondo  grado,  per  la
disciplina  per  la  quale  gli  stessi   intendano   conseguire   il
certificato di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universitale della ricerca 10  settembre  2010,
n. 249, e di competenze certificate nella lingua straniera di  almeno
Livello C l del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue",
di  seguito  denominato  QCER,  rilasciate  da   Enti   Certificatori
riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, a condizione  che  le
predette certificazioni mostrino  piena  aderenza  al  predetto  QCER
nelle  cinque  abilita'  (Ascolto,   Parlato,   Scrittura,   Lettura,
Interazione) ivi previste. 
2. Specifici corsi possono altresi' essere  attivati  in  conformita'
all'allegato A, ai fini della realizzazione di percorsi di CLIL nella
scuola secondaria di primo grado, anche  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,  n.  275,  per  docenti  in
possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola  secondaria
di primo grado della disciplina per la quale si intende conseguire il
certificato di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249 e delle competenze certificate nella lingua straniera  di  cui
al comma I. A tal fine, i docenti di cui  all'articolo  3,  comma  3,
lettera c) e i tutor di cui alla lettera e) appartengono alla  scuola
secondaria di primo grado. 
 
                             Articolo 5 
                 (Durata e articolazione dei corsi) 
 
1. Il corso e' superato con il conseguimento di 60 crediti  formativi
universitari e a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui
all'articolo 7. 
2. L'articolazione del corso  e  la  tabella  dei  crediti  formativi
universitari sono dettagliati nell'Allegato B, parte  integrante  del
presente provvedimento, che  prevede  attivita'  formative  di  base,
attivita'  formative  caratterizzanti,  tirocinio  CLIL  e   progetto
finale. 
3. La frequenza alle attivita' del corso e'  obbligatoria.  L'accesso
all'esame finale e'  subordinato  alla  verifica  della  presenza  ad
almeno 1'80% delle attivita' didattiche e al totale adempimento delle
ore di tirocinio. 
 
                             Articolo 6 
                            (Valutazione) 
 
1. Tutte le attivita' formative si concludono con una valutazione  in
trentesimi. Per accedere alla prova finale i candidati dovranno  aver
conseguito valutazioni non inferiori a 18/30 in  tutte  le  attivita'
formative. 
 
                             Articolo 7 
             (Commissione d'esame e valutazione finale) 
 
1. Il corso si conclude con un esame finale al quale e' assegnato uno
specifico punteggio. 
2. La commissione d'esame e' composta dal direttore del corso, che la
presiede, da due docenti che hanno svolto attivita' nel corso, di cui
uno esperto di CLIL e uno esperto di disciplina veicolata  in  lingua
straniera, nominati dalla competente autorita' accademica, dal  tutor
del perfezionando nonche' da un dirigente tecnico o da  un  dirigente
scolastico designati dal direttore dell'ufficio scolastico regionale. 
3. L'esame finale valuta, tramite un colloquio con il candidato: 
 
a. un progetto su aspetti applicativi metodologico-diciplinari legati
alle attivita' di tirocinio; 
b. un prodotto multimediale finalizzato alla  didattica  disciplinare
con metodologia CLIL attraverso l'uso delle TIC; 
entrambi predisposti dal candidato medesimo. 
 
4. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati  che
abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. 
5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta
dalla somma  della  media  aritmetica  dei  punteggi  ottenuti  nelle
valutazioni di cui all'articolo 6 e dal punteggio ottenuto nell'esame
di cui al comma 1 del presente articolo. La  valutazione  complessiva
finale e' riportata nel certificato di cui all'articolo 1. 
 
                             Articolo 8 
                    (Norme transitorie e finali) 
 
1. Nelle more dell'emanazione del decreto  di  cui  all'articolo  12,
comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249,  l'ateneo  procede  ai  fini
dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi .di  tirocinio
in base al disposto di cui all'articolo 15,  comma  23  del  medesimo
decreto. 
2. Dall'attivazione dei  corsi  previsti  dal  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. 
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo. 
 
    Roma, 30 settembre 2011 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini 

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 13, foglio n. 249