IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Vista l'istanza del sig. Coman Constantin Dorin nato a Bumbesti (Romania) il 22 agosto 1961, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"»; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diploma de Inginer in profilul electric specilizarea automatizari si calculatoare» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Traiaxi Vuia din Timisoara» nella sessione giugno 1986; Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita' rumena nel caso del sig. Coman, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra; Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Al sig. Coman Constantin Dorin nato a Bumbesti (Romania) il 22 agosto 1961, cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 8 (otto) mesi le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritto e orale) 1) energetica e macchine a fluido; (solo orale) 2) impianti termoidraulici e 3) ordinamento e deontologia professionale. Roma, 30 novembre 2011 Il direttore generale: Saragnano