IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in
particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo
economico, individua, sentita la Conferenza Unificata e l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete Nazionale dei
Gasdotti;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1,
comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione
di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti e' effettuata dallo Stato,
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Visto l'art. 52-quinques del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come aggiunto dal decreto
legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il
quale e' stata individuata la Rete Nazionale dei Gasdotti su conforme
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, espresso con
deliberazione 12 ottobre 2000, n. 186/00 e della Conferenza
Unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sopra
citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto
del gas, all'inclusione nella Rete Nazionale dei Gasdotti di nuovi
gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province autonome
interessate, e provvede, in funzione delle modifiche intervenute,
all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone
comunicazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, alle
regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attivita' di
trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 4 agosto
2005 con il quale sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei
Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto
decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 marzo
2006 con il quale all'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete
Nazionale dei Gasdotti, allegato al suddetto decreto 4 agosto 2005,
e' aggiunto in allegato 3 "Interconnector" il gasdotto "IGI";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° agosto
2008, con il quale sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei
Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto
decreto ministeriale 13 marzo 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre
2010 con il quale sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei
Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto
decreto ministeriale 1° agosto 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre
2010 che all'art. 2, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2011, i
soggetti gestori di tratti della Rete Nazionale dei Gasdotti devono
presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di
aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza
riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno. Il Ministero
entro il successivo 30 settembre, procede a una valutazione delle
istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, provvede a
richiedere il relativo parere all'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, e alle Regioni interessate. In caso di assenza di riscontro
entro 30 giorni, si intende acquisito parere positivo per silenzio
assenso. Il Ministero procede quindi entro il 30 novembre alla
emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della Rete
Nazionale dei Gasdotti. L'aggiornamento della Rete nazionale dei
Gasdotti di cui al decreto sopra citato, entra in vigore il 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata presentata
istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi
stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dell'anno in
cui e' presentata l'istanza;
Vista l'istanza della societa' Snam Rete Gas S.p.A. per
l'inserimento nella Rete Nazionale dei Gasdotti dei seguenti
metanodotti:
1. Minerbio-Poggio Renatico (Emilia Romagna)
2. Cervignano-Mortara (Lombardia)
Vista l'istanza della societa' Gasdotti Italia S.p.A. per
l'inserimento nella Rete Nazionale dei Gasdotti del seguente
metanodotto:
1. Cellino-San Marco (Marche-Abruzzo)
Vista l'istanza della societa' TAP TransAdriatic Pipeline S.p.A. di
aggiornamento relativa al percorso in acque territoriali e in
terraferma dell'interconnector TAP, gia' incluso nell'Allegato 3 del
decreto ministeriale 21 ottobre 2010 sopra citato;
Considerato inoltre il parere favorevole dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e delle Regioni interessate acquisito
per comunicazione scritta o intervenuto per silenzio-assenso, essendo
trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto
senza che sia pervenuta alcuna manifestazione di dissenso,
relativamente ai metanodotti succitati;
Ritenuto che per le loro caratteristiche tecnico-funzionali i
suddetti gasdotti sono riconducibili a quelli previsti dall'art. 2,
comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti
1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei
Gasdotti allegato al decreto del Ministro delle attivita' produttive
22 aprile 2008, dal 1° gennaio 2011, sono aggiunti i seguenti tratti
di gasdotti:
a) Minerbio-Poggio Renatico (Emilia Romagna)
b) Cervignano-Mortara (Lombardia)
c) Cellino-San Marco (Marche-Abruzzo)
2. Negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto sono riportati
gli elenchi aggiornati e specificatamente:
Allegato 1: metanodotti facenti parte della Rete Nazionale dei
Gasdotti, inclusi i nuovi tratti di cui al precedente comma 1;
Allegato 2: gasdotti di importazione da Stati non appartenenti
all'Unione Europea ubicati nel mare territoriale e gasdotti di
coltivazione utilizzati per l'importazione di gas naturale;
Allegato 3: Interconnector;
Allegato 4: Metanodotti di collegamento a Terminali di
rigassificazione GNL