IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e   in   particolare
l'articolo 1 comma 7, lettera h), che stabilisce che la  funzione  di
programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate
di interesse nazionale ai sensi delle  leggi  vigenti  e'  effettuata
dallo Stato, avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  29
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica
italiana  n.  246  del  21  ottobre  2005,  che  stabilisce  in   via
transitoria, al fine  di  assicurare  l'efficienza  e  l'economicita'
nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per  la
classificazione delle reti di trasporto regionale; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 160 del 10 luglio 2008, supplemento  ordinario
n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di  reti  di  trasporto
regionale devono presentare al  Ministero  dello  sviluppo  economico
(nel seguito «il Ministero»)  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,
istanza  di  aggiornamento  delle  infrastrutture  aventi  stato   di
consistenza riferito alla data di chiusura  dell'esercizio  dell'anno
precedente; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22  aprile  2008,
che stabilisce che il Ministero si esprime  entro  il  successivo  31
marzo, sentita l'autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  e  la
regione o le regioni interessate; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  ottobre
2010, che all'art. 2 stabilisce cha partire dal 1°  gennaio  2011,  i
soggetti gestori di tratti della rete di trasporto  regionale  devono
presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza  di
aggiornamento  delle  infrastrutture  aventi  stato  di   consistenza
riferito alla  data  del  30  giugno  dello  stesso  anno  e  che  il
Ministero,  entro  il  successivo  30  settembre,   procede   a   una
valutazione delle istanze e,  per  quelle  rispondenti  ai  requisiti
richiesti, richiede il relativo parere  all'autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, e alle  regioni  interessate,  che,  in  caso  di
assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito  in  senso
positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede quindi  entro  il
30 novembre alla emanazione di un decreto relativo  all'aggiornamento
della rete regionale dei Gasdotti. 
  L'aggiornamento della rete di trasporto regionale di cui al decreto
sopra citato, entra in vigore il l ° gennaio dell'anno  successivo  a
quello in cui e' stata  presentata  istanza  di  aggiornamento  e  si
riferisce alle infrastrutture aventi stato  di  consistenza  riferito
alla data di del 30 giugno dell'anno in cui e' presentata l'istanza; 
  Vista l'istanza in data 29 luglio 2011 della societa' di  trasporto
SnamReteGas S.p.a. con la quale e' stata trasmessa la  documentazione
relativa  alla  situazione  aggiornata  al  30  giugno  2011   e   in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti  di  rete  di  nuova  realizzazione  riportati  in
allegato I; 
  Vista l'istanza in data in data 19 settembre 2011,  della  societa'
di trasporto S.G.I. con la quale e' stata trasmessa la documentazione
relativa  alla  situazione  aggiornata  al  30  giugno  2011   e   in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti  di  rete  di  nuova  realizzazione  riportati  in
allegato 2; 
  Vista l'istanza in data 28 luglio 2011 della societa' di  trasporto
Retragas S.r.l., con la quale e' stata  trasmessa  la  documentazione
relativa  alla  situazione  aggiornata  al  30  giugno  2011   e   in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i  tratti  di  rete  di  nuova  realizzazione  elencati  in
allegato 3 ed e' stata comunicata la dismissione dei tratti  di  rete
elencati in allegato 4; 
  Sentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22
aprile 2008, l'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  e  le
Regioni interessate e  non  essendo  emersi  elementi  ostativi  alle
richiesta di classificazione come reti regionali di  trasporto  sopra
citate delle societa' SnamReteGas S.p.a., S.G.I.  S.p.a.  e  Retragas
S.r.l.; 
  Ritenuto che le caratteristiche  tecnico  funzionali  dei  gasdotti
sopra citati siano riconducibili a quelle previste all'art. 2,  comma
3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Aggiornamento della rete di trasporto regionale 
 
  All'elenco dei gasdotti  facenti  parte  della  Rete  di  Trasporto
Regionale allegato al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
21 ottobre 2010, sono aggiunti, con decorrenza dal 10 gennaio 2011, i
tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2 e 3 ed eliminati  quelli
di cui all'allegato 4, aventi stato di consistenza alla data  del  30
luglio 2011. 
  1. L'aggiornamento delle  Reti  di  Trasporto  Regionale  entra  in
vigore il 1° gennaio 2012, comprensivo dei tratti di rete di  cui  al
comma 1, ed e' riportato nei seguenti Allegati: 
    gasdotti della societa' Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A; 
    gasdotti  della  societa'   Societa'   Gasdotti   Italia   S.p.A.
nell'allegato B; 
    gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C; 
    gasdotti della societa' Retragas S.r.l. nell'allegato D; 
    gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E; 
    gasdotti della societa' Metanodotto Alpino  S.r.l.  nell'allegato
F; 
    gasdotti della societa' Metan Alpi Energia  S.r.l.  nell'allegato
G; 
    gasdotti della societa' Gas Plus Trasporto  S.r.l.  nell'allegato
H; 
    gasdotti della societa' Italcogim Trasporto S.r.l.  nell'allegato
I.