IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
luglio 2011 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza
ambientale nel settore dei rifiuti nella regione Lazio fino al 31
dicembre 2012 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3963 del 6 settembre 2011;
Considerata la grave situazione determinatasi nella gestione dei
rifiuti prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello
Stato della Citta' del Vaticano, in ragione del prossimo esaurimento
delle volumetrie residue della discarica di Malagrotta dove
attualmente vengono smaltiti;
Considerato che la Commissione europea ha notificato al Governo
italiano una lettera di costituzione in mora per l'infrazione
2011/4021 relativa alla gestione della discarica di Malagrotta,
ritenendo la stessa inadeguata e non conforme alla normativa
comunitaria di riferimento;
Visto il decreto del 27 dicembre 2011, n. 5699, con cui il
Consiglio di Stato ha accolto, con provvedimento reso inaudita altera
parte, l'istanza di sospensiva dell'ordinanza del TAR del Lazio n.
4338/2011, per l'effetto sospendendo fino alla camera di consiglio
del 17 gennaio 2012 l'efficacia del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, recante la dichiarazione
dello stato d'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti nella
regione Lazio fino al 31 dicembre 2012, e l'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3963 del 6 settembre 2011;
Considerato che la sospensione dei richiamati provvedimenti
impedisce al Commissario delegato - Prefetto di Roma di adottare le
misure necessarie per prorogare il conferimento dei rifiuti prodotti
nei comuni della provincia di Roma presso la discarica di Malagrotta;
Considerato che dette azioni non possono essere intraprese da altro
Ente pubblico, anche in considerazione della pendenza della procedura
d'infrazione comunitaria sopra indicata;
Ritenuto che occorre assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani
nei comuni della provincia di Roma senza soluzione di continuita' per
scongiurare il rischio di irreparabili pregiudizi alle matrici
ambientali ed alla salute delle persone, almeno fino alla conclusione
dell'incidente cautelare avanti al Consiglio di Stato;
Considerato che ogni disfunzione nel ciclo dei rifiuti, a fronte di
un bacino di utenza cosi' significativo come quello stanziato nei
comuni predetti e tanto piu' la sua sospensione, determina altresi'
evidenti rischi di compromissione del regolare mantenimento
dell'ordine pubblico;
Considerato che e' divenuto indispensabile provvedere in regime
derogatorio all'ulteriore abbancamento dei rifiuti nella discarica di
Malagrotta;
Acquisita l'intesa della regione Lazio;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 dicembre 2011
Decreta:
Per le ulteriori motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e' confermato fino al 17 gennaio 2012 lo stato di emergenza
ambientale in relazione all'imminente chiusura della discarica di
Malagrotta ed alla conseguente necessita' di realizzare un sito
alternativo per lo smaltimento dei rifiuti.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2011
Il Presidente : Monti