IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera  e),  del  decreto-legge  23
giugno 2011, n. 89, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 129; 
  Considerata la  necessita'  di  definire  le  linee  guida  per  la
realizzazione dei programmi di  rimpatrio  volontario  ed  assistito,
fissando i criteri di priorita' per l'ammissione  a  tali  programmi,
che tengano conto, innanzitutto, delle condizioni  di  vulnerabilita'
dello straniero; 
  Considerata,  altresi',  l'esigenza  di  definire  i  criteri   per
l'individuazione    delle     organizzazioni     internazionali     o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri nonche' degli  enti
e delle associazioni attive nell'assistenza agli immigrati; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
13 ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto fissa le linee guida  per  l'attuazione  dei
programmi di  rimpatrio  volontario  e  assistito,  i  criteri  e  le
modalita'  di  ammissione   a   tali   programmi,   i   criteri   per
l'individuazione   delle   organizzazioni,   degli   enti   e   delle
associazioni che collaborano all'attuazione dei  detti  programmi  ai
sensi dell'art. 14-ter, comma 1, del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero», di seguito «Testo unico», introdotto dall'art.  3,  comma
1, lettera e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n.  89,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano  ai  cittadini
di Paesi non appartenenti  all'Unione  Europea  e  agli  apolidi,  di
seguito «cittadini stranieri», che fanno richiesta di  partecipazione
ai programmi di rimpatrio volontario e assistito,  per  i  quali  non
ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 14-ter, comma 5, del
Testo unico.