IL DIRETTORE TERRITORIALE 
                        del lavoro di Vicenza 
 
  Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 342,  che  attribuisce  alle  Direzioni
Territoriali del Lavoro (gia' D.P.L.) la funzione  amministrativa  in
materia di determinazione delle tariffe minime per le  operazioni  di
facchinaggio; 
  Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997; 
  Visto il precedente decreto n. 1134 del 7 gennaio 2005 con il quale
si provvedeva a determinare gli importi  per  le  tariffe  minime  di
facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti  nella
Provincia di Vicenza con validita' di un  anno  a  decorrere  dal  1°
febbraio 2005; 
  Considerati i precedenti contenimenti degli incrementi di  tariffa,
gli effetti degli adeguamenti alla legge  n.  142/2001  e  l'esigenza
rappresentata di contenere, comunque, l'aumento del costo del  lavoro
nonche' di  favorire  l'omogeneita'  delle  tariffe  applicate  nelle
Provincie contermini; 
  Sentito il parere dell'Osservatorio Permanente  della  Cooperazione
negli incontri del 10 maggio 2011 e 7 giugno 2011; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori  del
settore e le Associazioni del Movimento  cooperativo  nella  riunione
tenutasi presso questa D.T.L. in data 15 novembre 2011 
  Acquisito in detta riunione anche il  parere  della  C.C.I.A.A.  di
Vicenza, Ufficio Statistico, riguardo all'indice  delle  retribuzioni
contrattuali orarie per Ateco 2007 nelle  attivita'  di  supporto  ai
trasporti; 
  Visto il C.C.N.L.  Trasporto  merci  e  logistica,  siglato  il  26
gennaio 2011; 
 
                            Si determina: 
 
 
       il tariffario per i lavori di facchinaggio come segue: 
 
                               Art. 1 
 
  Il presente tariffario per i lavori  di  facchinaggio  deve  essere
applicato alle aziende committenti per tutte  le  operazioni  che  si
svolgono nel territorio della Provincia di Vicenza.