IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n.398,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico",  ed  in  particolare
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice che consentano al Tesoro: 
    - di effettuare operazioni di indebitamento sul  mercato  interno
od estero nelle forme di prodotti e  strumenti  finanziari  a  breve,
medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso  di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema  di  collocamento  ed  ogni  altra
caratteristica e modalita'; 
    -  di  disporre,  per   promuovere   l'efficienza   dei   mercati
finanziari, l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per
consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre
in uso nei mercati; 
    -  di  procedere,  ai  fini  della  ristrutturazione  del  debito
pubblico interno ed estero, al  rimborso  anticipato  dei  titoli,  a
trasformazioni di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche'  a
sostituzione tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri  strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto il decreto ministeriale  n.73150  del  4  agosto  2003,  come
modificato dal decreto ministeriale n.9487 del 1° febbraio 2005,  con
il quale vengono regolate le operazioni di  concambio  di  titoli  di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, ed in particolare l'art. 47
recante "Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal  Tesoro
per la gestione delle disponibilita'  liquide",  con  il  quale  sono
state introdotte modifiche all'art. 5, comma 5,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n.398 del 2003; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.19080  del  29  luglio  2011,  e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stata approvata
la Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle  Finanze  e  la
Banca d'Italia per la gestione del conto  disponibilita'  del  Tesoro
per il servizio di Tesoreria (di seguito  "conto  disponibilita'")  e
dei conti ad esso assimilati; 
  Visto il decreto ministeriale n.25391 del 25 ottobre  2011  con  il
quale sono state disciplinate le modalita'  di  movimentazione  della
liquidita' in essere sul conto disponibilita' e  di  selezione  delle
controparti ammesse alle operazioni; 
  Considerato  che  la  Direzione  II  -  debito   pubblico   -   del
Dipartimento del Tesoro (d'ora innanzi indicata come "Direzione  II")
puo' porre in essere: 
    -accordi di carattere generale con  istituzioni  finanziarie,  al
fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo  quanto
stabilito dall'Intemational  Swap  &  Derivatives  Association,  gia'
International  Swap  Dealers  Association  (di  seguito:  "I.S.D.A.")
associazione di  categoria  internazionalmente  riconosciuta  per  la
definizione degli standard contrattuali; 
    - in occasione delle operazioni di  ristrutturazione  del  debito
pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine  di
regolamentare le operazione medesime; 
    - altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165  recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 4 con  il  quale,
mentre si  attribuisce  agli  organi  di  governo  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo  e  la  verifica  della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi,  compresi  quelli  che
impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la  gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.300,  recante  la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto   il   Regolamento   di   riorganizzazione   del    Ministero
dell'Economia e delle Finanze, emanato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n.43, ed in particolare  l'art.  6,
comma 2, ove si definiscono le funzioni  svolte  dalla  Direzione  II
-debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro; 
  Vista la legge 14 gennaio  1994,  n.20,  recante  "Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti"  ed  in
particolare l'art. 3, comma 13, con il quale  si  stabilisce  che  le
disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed  ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia,  mobiliare
e valutaria; 
  Visto il decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.163,  recante  il
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE",  ed  in
particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Ritenuta la necessita' di delineare gli  obiettivi  di  riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa  nel  settore  delle
operazioni finanziarie  volte  alla  gestione  del  debito  pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Emissione dei prestiti 
 
  Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n.398, citato nelle premesse, per  l'anno  finanziario
2012, le operazioni di emissione dei prestiti indicate  nel  medesimo
articolo  verranno  disposte  dal  Dirigente  Generale   Capo   della
"Direzione  II"  (d'ora  innanzi  indicato  come   "Direttore   della
Direzione II"). 
  La "Direzione II" potra' procedere ad emissioni di titoli di  Stato
in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso  o
variabile. Potra', inoltre,  procedere  all'emissione  temporanea  di
tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso  ad  operazioni
di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria  al
fine di promuovere l'efficienza dei mercati.