IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito  dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 che, all'articolo 2, comma 3, ha  tra
l'altro previsto che il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,  con  propri  decreti
dirigenziali, emana  tutte  le  disposizioni  in  materia  di  giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate,  potendo,  tra
l'altro,  introdurre  nuovi  giochi,  variare  l'assegnazione   della
percentuale della posta di gioco a montepremi  ovvero  a  vincite  in
denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n.  2011/2876/Strategie/UD  del
12 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre  2011,
relativo  agli  interventi  programmati  nel   settore   dei   giochi
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265  del  14  novembre  2011,
attuativo dell'articolo 2,  comma  3,  del  citato  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138; 
  Visto l'articolo 5 del citato decreto direttoriale 12 ottobre  2011
che, al comma 1, lettere a)  e  b),  ha  previsto  l'applicazione,  a
decorrere dal 1 gennaio 2012, di un'addizionale pari al 6  per  cento
da applicare sulla parte delle vincite eccedenti euro  500,  ottenute
dal gioco con apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera
b), del T.U.L.P.S.; 
  Visto l'articolo 5, comma 3, del decreto 12 ottobre  2011,  che  ha
tra  l'altro  rinviato  ad  un  successivo  decreto  direttoriale  la
relativa disciplina attuativa; 
  Vista la nota prot.  n.  2011/13283  del  14  dicembre  2011  della
societa' SOGEI S.p.A., partner tecnologico  di  AAMS,  con  la  quale
vengono individuati, ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  stabilito
all'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto  direttoriale
prot. n. 2011/2876/Strategie/UD, gli interventi necessari ad adeguare
i sistemi di gioco, e le relative tempistiche; 
  Considerato, in particolare, che dalla predetta nota risulta che  i
necessari interventi di adeguamento dei sistemi di  gioco  riguardano
quantomeno  le  funzionalita'  del  sistema  di  contabilita'  e   di
comunicazione al giocatore delle vincite conseguite, le funzionalita'
di generazione e validazione dei titoli, nonche'  di  visualizzazione
degli importi vinti  ed  infine  l'aggiornamento  del  protocollo  di
comunicazione; 
  Considerato,  inoltre,  che  per  consentire  la  definizione   dei
necessari procedimenti di aggiornamento, il partner tecnologico SOGEI
ha stimato un tempo tecnico minimo da cui consegue la possibile messa
in esercizio dei sistemi aggiornati a partire dal 1° luglio 2012; 
  Considerato, in particolare, la necessita' di adottare disposizioni
attuative  ai  sensi  di  quanto   disposto   del   secondo   periodo
dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto  direttoriale  prot.  n.
2011/2876/Strategie/UD,  anche  all'esito  di   quanto   tecnicamente
rappresentato dal partner tecnologico relativamente ai tempi  tecnici
necessari all'aggiornamento degli attuali sistemi  di  gioco  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di dare applicazione all'addizionale pari al 6 per cento
delle vincite eccedenti l'importo di euro 500 sugli apparecchi di cui
all'articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.,  i  concessionari
della  rete  telematica   degli   apparecchi   da   divertimento   ed
intrattenimento, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640,  richiedono  ad
AAMS, entro il 20 gennaio 2012, l'avvio del processo di  verifica  di
conformita'  necessario  all'adeguamento  dei  sistemi  di  gioco   e
provvedono  alla  consegna  di  tutta  la  documentazione   e   delle
componenti hardware e software necessarie. 
  2. Le modifiche dei predetti sistemi secondo quanto necessario  per
assicurare l'applicazione, sugli apparecchi di cui all'articolo  110,
comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., dell'addizionale di cui al comma
1, assumono carattere prioritario rispetto  alle  richieste  inerenti
l'introduzione, sui medesimi sistemi di gioco, di nuove funzionalita'
e/o modifiche per l'ottimizzazione dei sistemi stessi che,  pertanto,
devono essere proposte successivamente a quelle di  cui  al  presente
decreto. Fino alla conclusione dei  necessari  aggiornamenti  tecnici
dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  b),
del T.U.L.P.S., l'addizionale di cui al comma  1,  e'  applicata  dal
concessionario all'atto del pagamento della vincita al  giocatore.  A
tali fini, il concessionario, fermi restando gli adempimenti previsti
da altre disposizioni di legge, annota in  un  apposito  registro  di
sala, per ciascuna vincita pagata ed in relazione a ciascun giorno: 
    a)  l'ammontare  della  vincita,   al   lordo   dell'addizionale,
eccedente 500 euro; 
    b) l'ammontare dell'addizionale; 
    c) la vincita netta; 
    d) il numero di riferimento del biglietto presentato all'incasso,
nonche',  ove  previsto  dalla  disciplina   vigente,   gli   estremi
identificativi del soggetto richiedente il  pagamento,  ivi  compresi
quelli del documento di identita' presentato.