IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la direttiva del Consiglio 2003/96/CE del  27  ottobre  2003,
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei  prodotti
energetici  e  dell'elettricita'  nella  quale  si  stabilisce,   nei
principi giuridici posti a fondamento della medesima, che  gli  Stati
membri devono applicare, salvo specifiche deroghe, per ogni  prodotto
sottoposto  al  regime  armonizzato  dell'accisa,  un'unica  aliquota
nazionale  rispettosa  di  quella  minima  prevista  dalla   medesima
direttiva per lo specifico impiego in cui il prodotto e' utilizzato; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  1  della   predetta   direttiva
2003/96/CE  che  include  tra  i  prodotti   sottoposti   al   regime
dell'accisa  armonizzata  l'elettricita'  prevedendo  che  gli  Stati
membri dell'Unione  europea  tassino  la  stessa  conformemente  alle
disposizioni contenute nella medesima direttiva 2003/96/CE; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni ed in particolare: 
  - l'articolo 52, con il quale  e'  prevista  la  sottoposizione  ad
accisa dell'energia elettrica; 
  - l'Allegato I nel quale  e'  stabilita  l'aliquota  di  accisa  da
applicare all'energia elettrica  per  ogni  chilowattora  di  energia
impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 1989, n. 20,  con  il  quale  e'  istituita  una  addizionale
all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e  seguenti
del predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  in  favore
dei  Comuni  per  qualsiasi  uso  effettuato  rispettivamente   nelle
abitazioni e nelle seconde case; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 con  la  quale  si  attribuisce
delega al Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, con il quale si stabilisce che, a  decorrere  dall'anno  2012,
l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al  richiamato
articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge  n.  511  del
1988, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario  ed
e' corrispondentemente aumentata, nei  predetti  territori,  l'accisa
erariale in modo tale da assicurare  la  neutralita'  finanziaria  ai
fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica; 
  Visto il predetto articolo 2, comma 6, del decreto  legislativo  n.
23  del  2011  che  stabilisce  che,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre  2011
sono  stabilite  le  modalita'  attuative  di  quanto  stabilito  dal
medesimo articolo 2, comma 6; 
  Considerato   che   le    risorse    derivanti    dall'applicazione
dell'addizionale   all'accisa   sull'energia   elettrica    di    cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del predetto  decreto-legge
n. 511 del 1988 consumata nelle sole  Regioni  a  Statuto  ordinario,
comprensive della parte versata all'erario relativamente alle  utenze
con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a  614  milioni
di euro; 
  Ritenuto che si rende necessario ed  urgente  emanare  il  predetto
decreto  del  Ministro  dell'Economia  e   delle   finanze   previsto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto  legislativo  n.  23  del  2011
tenuto conto che, a decorrere  dall'anno  2012,  cessera'  di  essere
applicata, nelle Regioni a statuto ordinario, l'addizionale  comunale
all'accisa sull'energia elettrica di cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettere a) e b), del richiamato decreto-legge n. 511 del 1988  e  che
nel contempo e' necessario assicurare la neutralita'  finanziaria  ai
fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica; 
  Ritenuto che non risulta possibile, ai sensi dei principi giuridici
posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio 2003/96/CE,
applicare aliquote di accisa  sull'energia  elettrica  impiegata  per
qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate  in  relazione
al luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che  pertanto  non
risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di
una aliquota di  accisa  sull'energia  elettrica  impiegata,  per  il
predetto  uso,  nelle  Regioni   a   statuto   ordinario   differente
dall'aliquota applicata alla  medesima  energia  elettrica  impiegata
nelle Regioni a statuto speciale; 
  Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalita'  per
la neutralizzazione, nei confronti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delle  maggiori
entrate derivanti dal presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica 
 
  1.   L'aliquota   dell'accisa   sull'energia   elettrica   di   cui
all'Allegato  I  al  testo  unico  delle   disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi  approvato  con
il  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni, impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni,
e' determinata in  euro  0,0227  per  ogni  chilowattora  di  energia
impiegata.