IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 29 maggio 2007 presentata dall'impresa  Chemia
S.p.a., con sede legale in Dosso (Ferrara), via Statale 327,  diretta
ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Sanaclor» contenente la sostanza attiva metazaclor; 
  Visti i documenti con i quali l'impresa Chemia S.p.a.  comunica  la
sostituzione,  in  corso  di  registrazione,  della  sostanza  attiva
metazaclor con la sostanza attiva diquat; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Pisa  -
Dipartimento di biologia delle  piante  agrarie,  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della  sostanza
attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194 fino  al  31  dicembre  2011  in  attuazione  della  direttiva
2001/21/EC della Commissione del 5 marzo 2001; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva diquat, nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica presentata  dall'impresa  Sharda
Worldwide Exports Pvt Ltd, a sostegno dell'istanza autorizzazione del
prodotto fitosanitario del proprio prodotto fitosanitario  denominato
«Dessicash»; 
  Considerato  che  l'impresa  sopra  citata  ha  concesso  specifico
accesso al dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo  n.
194/1995, all'impresa Chemia Spa per la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario «Sanaclor»; 
  Visti  i  documenti  attestanti  il  subentro  dell'impresa  Sharda
Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede  legale  in  Bandra  (W)  Mumbai,
Dominic Holm, 29 Road, all'impresa Chemia  Spa,  nella  procedura  di
registrazione relativa al prodotto  fitosanitario  in  questione,  in
corso di registrazione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 25 agosto 2011 prot.  27857  con
la quale e' stata richiesta  la  documentazione  per  la  conclusione
dell'iter di registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 19 settembre 2011  da  cui  risulta
che l'impresa Sharda Worldwide  Exports  Pvt  Ltd  ha  presentato  la
documentazione richiesta  dall'ufficio  ed  ha  comunicato  di  voler
variare la denominazione del prodotto in «Diqua»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Diqua»  fino  al  31  dicembre
2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt  Ltd,  con  sede  legale  in
Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road e' autorizzata ad  immettere
in commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  DIQUA  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza
dell'iscrizione della sostanza  attiva  diquat  nell'Allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: 
    Safapack Ltd., 4 Stapleton Road,  Orton,  Peterborough,  PE2  6TB
(GB); 
    Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria; 
    Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» Społka Akcyjna, ul. Chemikow
1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13852. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello